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(A) In relazione al presente Decreto legislativo vedi: Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 29 luglio 2011 n. 20; Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 25 maggio 2012 n. 11/2012; Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 05 giugno 2012 n. 13/2012; Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 04 luglio 2012 n. 16; Parere Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 19 luglio 2012 n. 113; Circolare Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 13 agosto 2012 n. 22/2012; Circolare INAIL 9 novembre 2012 n. 61; Circolare Inps 13 novembre 2012 n. 130; Circolare Inail 13 novembre 2012 n. 62; Circolare INAIL 27 giugno 2013, n. 34; Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 18 luglio 2013, n. 31/2013.
[1] Per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto vedi D.P.C.M. 23 gennaio 2009.
[2] Vedi il D.M. 7 novembre 2023.
1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinche' per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente2:
a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;
b) alle situazioni anormali prevedibili.
2. Il datore di lavoro provvede altresi' a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonche' sui cambiamenti di tali attrezzature.
3. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.
4. Il datore di lavoro provvede affinche' i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilita' particolari di cui all'articolo 71, comma 7, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone3.
4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all'articolo 71, comma 7, provvede...
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