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(A) In relazione al presente Decreto legislativo vedi: Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 29 luglio 2011 n. 20; Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 25 maggio 2012 n. 11/2012; Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 05 giugno 2012 n. 13/2012; Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 04 luglio 2012 n. 16; Parere Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 19 luglio 2012 n. 113; Circolare Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 13 agosto 2012 n. 22/2012; Circolare INAIL 9 novembre 2012 n. 61; Circolare Inps 13 novembre 2012 n. 130; Circolare Inail 13 novembre 2012 n. 62; Circolare INAIL 27 giugno 2013, n. 34; Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 18 luglio 2013, n. 31/2013.
[1] Per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto vedi D.P.C.M. 23 gennaio 2009.
[2] Vedi il D.M. 7 novembre 2023.
ARTICOLO N.42
Provvedimenti in caso di inidoneita' alla mansione specifica
1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all'articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza1.
[2. Il lavoratore di cui al comma 1 che viene adibito a mansioni inferiori conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonche' la qualifica originaria. Qualora il lavoratore venga adibito a mansioni equivalenti o superiori si applicano le norme di cui all'articolo 2103 del codice civile, fermo restando quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.]2
[1] Comma sostituito dall'articolo 27, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
[2] Comma abrogato dall'articolo 27, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
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