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Legislazione Nazionale

Struttura
  • PROVVEDIMENTO

    • EPIGRAFE

      Decreto legislativo 2008 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro  (A). (T.U. SICUREZZA SUL LAVORO - T.U. SALUTE E SICUREZZA)12

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      (A) In relazione al presente Decreto legislativo vedi: Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 29 luglio 2011 n. 20; Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 25 maggio 2012 n. 11/2012; Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 05 giugno 2012 n. 13/2012; Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 04 luglio 2012 n. 16; Parere Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 19 luglio 2012 n. 113; Circolare Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 13 agosto 2012 n. 22/2012; Circolare INAIL 9 novembre 2012 n. 61; Circolare Inps 13 novembre 2012 n. 130; Circolare Inail 13 novembre 2012 n. 62; Circolare INAIL 27 giugno 2013, n. 34; Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 18 luglio 2013, n. 31/2013.



    • ARTICOLO N.21

      Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi


    • 1. I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono1:

      a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformita' alle disposizioni di cui al titolo III , nonché idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV;2

      b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;

      c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalita', qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attivita' in regime di appalto o subappalto3.

      2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attivita' svolte e con oneri a proprio carico hanno facolta' di:

      a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;

      b) partecipare a corsi di formazione...

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