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Legislazione Nazionale

Struttura
  • PROVVEDIMENTO

    • EPIGRAFE

      Legge 2001 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (FINANZIARIA 2002) (A).

      (A) In riferimento alla presente Legge vedi: Circolare - INPS 28 settembre 2011 n. 124; Circolare Ministero della Difesa 13 dicembre 2012 n. 34689; Parere Autorità garante per la concorrenza e il mercato 31 gennaio 2013 n. AS1016.



    • ARTICOLO N.38

      (Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati) 12


    • 1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui 3:

      a) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni;

      b) all'articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con riferimento ai titolari dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

      c) all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 1534.

      2. I medesimi benefici di cui al comma 1 in presenza dei requisiti anagrafici di cui al medesimo comma, sono corrisposti ai titolari dei trattamenti trasferiti all'INPS ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici 5.

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