---------------
(A) In relazione al presente decreto vedi: Circolare Ministero della Difesa 07 ottobre 2011 n. 68304; Nota - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 04 ottobre 2010 n. 6594; Circolare Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni 23 novembre 2011 n. 3/24328; Lettera circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri (vari Dipartimenti) 19 gennaio 2012 n. 2730; Nota Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 25 gennaio 2012 n. 1526; Circolare CNR 23 gennaio 2012 n. 5/2012; Circolare Inps 08 marzo 2012 n. 33; Nota Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 20 aprile 2012 n. 7056; Nota Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 20 aprile 2012 n. 7057;Nota Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 20 aprile 2012 n. 7054; Nota Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 20 aprile 2012 n. 7055; Circolare Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 20 aprile 2012 n.32; Circolare Ministero della Difesa 26 giugno 2006 n. 629616; Nota Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 02 agosto 2012 n. 12269; Nota Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 24 agosto 2012 n. 6249; Nota Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 14 settembre 2012 n. 13649; Circolare 7 giugno 2017, n. 121, Nota Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca 18/12/2017 n. 151569
[1] Vedi anche la legge 29 marzo 1983, n. 93.
[2] A norma dell'articolo 22, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, nel presente decreto le parole «Ministero della ricerca scientifica», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca».
[3] Per una deroga vedi l'articolo 3, comma 10-ter, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall'articolo 9, comma 3, lettera a), del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, dall'articolo 9, comma 1, lettera b), del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14 e dall'articolo 1, comma 16, del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla Legge 23 febbraio 2024, n. 18. Vedi, anche, l'articolo 1, comma 425, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213.
1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:
a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalita' fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;
b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per piu' di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione;
c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio;
d) falsita' documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera;
e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignita' personale altrui;
f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale e' prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro.
f-bis) gravi o reiterate violazioni dei codici di comportamento, ai sensi dell'articolo 54, comma 3 2;
f-ter) commissione dolosa, o...
Caricamento in corso...
Caricamento in corso...