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(A) In relazione al presente decreto vedi: Circolare Ministero della Difesa 07 ottobre 2011 n. 68304; Nota - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 04 ottobre 2010 n. 6594; Circolare Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni 23 novembre 2011 n. 3/24328; Lettera circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri (vari Dipartimenti) 19 gennaio 2012 n. 2730; Nota Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 25 gennaio 2012 n. 1526; Circolare CNR 23 gennaio 2012 n. 5/2012; Circolare Inps 08 marzo 2012 n. 33; Nota Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 20 aprile 2012 n. 7056; Nota Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 20 aprile 2012 n. 7057;Nota Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 20 aprile 2012 n. 7054; Nota Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 20 aprile 2012 n. 7055; Circolare Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 20 aprile 2012 n.32; Circolare Ministero della Difesa 26 giugno 2006 n. 629616; Nota Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 02 agosto 2012 n. 12269; Nota Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 24 agosto 2012 n. 6249; Nota Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 14 settembre 2012 n. 13649; Circolare 7 giugno 2017, n. 121, Nota Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca 18/12/2017 n. 151569
[1] Vedi anche la legge 29 marzo 1983, n. 93.
[2] A norma dell'articolo 22, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, nel presente decreto le parole «Ministero della ricerca scientifica», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca».
[3] Per una deroga vedi l'articolo 3, comma 10-ter, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall'articolo 9, comma 3, lettera a), del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, dall'articolo 9, comma 1, lettera b), del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14 e dall'articolo 1, comma 16, del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla Legge 23 febbraio 2024, n. 18. Vedi, anche, l'articolo 1, comma 425, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213.
ARTICOLO N.1
Finalità ed ambito di applicazione
(Art. 1 del d.lgs n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del d.lgs n. 80 del 1998)
Vigente dal 27/02/2011
1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonché l’assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica 1.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio...
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