Codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 .
ARTICOLO N.700
Condizioni per la concessione.
[I]. Fuori dei casi regolati
nelle precedenti sezioni di questo capo, chi ha fondato motivo di temere che
durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria,
questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere
con ricorso [125] al giudice i provvedimenti
d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare
provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.
Caricamento in corso...
Caricamento in corso...