Codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 .
ARTICOLO N.547
Dichiarazione del terzo.
[I]. Con dichiarazione a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna (1). [II]. Deve altresì specificare i sequestri [670, 678 1] precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni [1264 1 c.c.] che gli sono state notificate o che ha accettato [550; 2914 1 n. 2 c.c.]. [III]. Il creditore pignorante deve chiamare nel processo il sequestrante [269] nel termine perentorio [152 2, 153] fissato dal giudice [630].
(1) Comma sostituito dall'art. 19 d.l. 12 settembre 2014 n. 132, conv., con modif., in l. 10 novembre 2014, n. 162. A norma del comma 6, del medesimo articolo, le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione. Il testo recitava: «Con dichiarazione all'udienza o, nei casi previsti, a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna». L'art. 1, comma 20, l. 24 dicembre 2012, n. 228,aveva inserito le parole «o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata». Precedentemente l'art. 12 l. 24 febbraio 2006, n. 52 aveva sostituito il...
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