Codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 .
[I]. Il presidente della corte di appello entro cinque giorni dalla data di deposito del ricorso nomina il giudice relatore e fissa, non oltre sessanta giorni dalla data medesima, l'udienza di discussione dinanzi al collegio2. [II]. L'appellante, nei dieci giorni successivi al deposito del decreto, provvede alla notifica del ricorso e del decreto all'appellato 3. [III]. Tra la data di notificazione all'appellato e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venticinque giorni. [IV]. Nel caso in cui la notificazione prevista dal secondo comma deve effettuarsi all'estero, i termini di cui al primo e terzo comma sono elevati, rispettivamente, a ottanta e sessanta giorni.
[1] Articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, l. 11 agosto 1973 n. 533.
[2] Comma così modificato dall'art. 85 d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto, ai sensi dell'art. 247 comma 1 dello stesso decreto quale modificato dall'art. 1 l. 16 giugno 1998, n. 188, dal 2 giugno 1999.
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