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Codici

Struttura
  • PROVVEDIMENTO

    • Testo vigente
    • EPIGRAFE

      Codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 .



    • ARTICOLO N.421

      Poteri istruttori del giudice1 2


    • [I]. Il giudice indica alle parti in ogni momento le irregolarità degli atti e dei documenti che possono essere sanate assegnando un termine per provvedervi, salvo gli eventuali diritti quesiti [182, 316].

      [II]. Può altresì disporre d'ufficio [115 1] in qualsiasi momento l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile [2721 ss., 2729 2, 2735 2 c.c.], ad eccezione del giuramento decisorio [233 1], nonché la richiesta di informazioni e osservazioni, sia scritte che orali, alle associazioni sindacali indicate dalle parti [425]. Si osserva la disposizione del comma 6 dell'articolo 420  3  4.

      [III]. Dispone, su istanza di parte, l'accesso sul luogo di lavoro, purché necessario al fine dell'accertamento dei fatti, e dispone altresì, se ne ravvisa l'utilità, l'esame dei testimoni sul luogo stesso  5.

      [IV]. Il giudice, ove lo ritenga necessario, può ordinare la comparizione, per interrogarle liberamente sui fatti della causa, anche di quelle persone che siano incapaci di testimoniare a norma dell'articolo 246 o a...

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