Codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 .
ARTICOLO N.412 ter
Altre modalità di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione collettiva 1.
[I]. La conciliazione e l’arbitrato, nelle materie di cui all’articolo 409, possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.
[1] Articolo inserito dall'art. 39 d.lg. 31 marzo 1998, n. 80 e successivamente sostituito dall'art. 31, l. 4 novembre 2010, n. 183. V. anche il nono comma dell'art. 31 della l. n. 183, per il quale le disposizioni del presente articolo, nonché degli artt. 411, 412, 412-ter e 412-quater si applicano anche alle controversie di cui all'art. 63, comma 1, d.lg. 30 marzo 2001, n. 165. Il testo precedente recitava: «Arbitrato irrituale previsto dai contratti collettivi - [I]. Se il tentativo di conciliazione non riesce o comunque è decorso il termine previsto per l'espletamento, le parti possono concordare di deferire ad arbitri la risoluzione della controversia, anche tramite l'organizzazione sindacale alla quale aderiscono o abbiano conferito mandato, se i contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro prevedono tale facoltà e stabiliscono: a) le modalità della richiesta di devoluzione della controversia al collegio arbitrale e il termine entro il quale l'altra parte può aderirvi; b) la composizione del collegio arbitrale e la procedura per la nomina del presidente e dei componenti; c) le forme e i modi di espletamento dell'eventuale istruttoria; d) il termine entro il quale il collegio deve emettere il lodo, dandone comunicazione alle parti interessate; e) i criteri per la liquidazione dei compensi agli arbitri. [II]. I contratti e accordi collettivi possono, altresì, prevedere l'istituzione di collegi o camere arbitrali stabili, composti e distribuiti sul territorio secondo criteri stabiliti in sede di contrattazione...
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