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Codici

Struttura
  • PROVVEDIMENTO

    • Testo vigente
    • EPIGRAFE

      Codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 .



    • ARTICOLO N.360

      Sentenze impugnabili e motivi di ricorso 1.


    • [I]. Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado [339 1, 420-bis] possono essere impugnate con ricorso per cassazione:

      1) per motivi attinenti alla giurisdizione [37];

      2) per violazione delle norme sulla competenza [38], quando non è prescritto il regolamento di competenza [42];

      3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto [113] e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;

      4) per nullità della sentenza o del procedimento [156 ss., 161];

      5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti 2.

      [II]. Può inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tale caso l'impugnazione può proporsi soltanto a norma del primo comma, n. 3.

      [III]. Non sono immediatamente impugnabili con ricorso per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio. Il ricorso per cassazione avverso tali sentenze può essere proposto, senza necessità di riserva, allorché sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio.

      [IV]. Quando la pronuncia di appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti, poste a base della decisione impugnata, il...

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