Codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 .
ARTICOLO N.140
Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia.
[I]. Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento [48 att.] 1.
[1] Articolo così modificato dall'art. 174 , comma 4, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, con effetto dal 1° gennaio 2004. Successivamente la Corte cost., con sentenza 14 gennaio 2010, n. 3, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale «nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione». Ma v. il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui art. 27, comma 1, lett. c), n. 3), ha abrogato il suddetto art. 174 d.lgs. n. 196, cit.
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