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Codici

Struttura
  • PROVVEDIMENTO

    • Testo vigente
    • EPIGRAFE

      Codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 (1).

      (1) Il r.d. 19 ottobre 1930, n. 1398 è stato pubblicato nella G.U. del...



    • ARTICOLO N.590

      Lesioni personali colpose 123.


    • [I]. Chiunque cagiona ad altri per colpa [43] una lesione personale [582] è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 euro 4.

      [II]. Se la lesione è grave [583 1] la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 euro a 619 euro; se è gravissima [583 2], della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 euro a 1.239 euro.

      [III]. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni 5.

      [IV]. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni6.

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