Codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 (1).
(1) Il r.d. 19 ottobre 1930, n. 1398 è stato pubblicato nella G.U. del...
ARTICOLO N.326
Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (1).
[I]. Il pubblico ufficiale
[357] o la persona incaricata di un pubblico
servizio [358], che, violando i doveri inerenti
alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela
notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete [256, 261, 622; 118
3, 201 c.p.p.], o
ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da
sei mesi a tre anni.
[II]. Se l'agevolazione
è soltanto colposa [43], si applica la reclusione
fino a un anno.
[III]. Il pubblico ufficiale
[357] o la persona incaricata di un pubblico
servizio [358], che, per procurare a sé o ad
altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie
di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione
da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad
altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno
ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.
(1) Articolo così sostituito dall'art. 15 l. 26 aprile 1990, n. 86.
competenza: Trib. collegiale
arresto: non consentito (primo, secondo e seconda parte del terzo comma); facoltativo (prima parte del terzo comma)
fermo: non consentito (primo, secondo e seconda parte del terzo comma); consentito (prima parte del terzo comma)
custodia cautelare in carcere: consentita (prima parte del terzo comma)
...
Caricamento in corso...
Caricamento in corso...