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Codici

Struttura
  • PROVVEDIMENTO

    • Testo vigente
    • EPIGRAFE

      Codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 (1).

      (1) Il r.d. 19 ottobre 1930, n. 1398 è stato pubblicato nella G.U. del...



    • ARTICOLO N.326

      Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (1).


    • [I]. Il pubblico ufficiale [357] o la persona incaricata di un pubblico servizio [358], che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete [256, 261, 622; 118 3, 201 c.p.p.], o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

      [II]. Se l'agevolazione è soltanto colposa [43], si applica la reclusione fino a un anno.

      [III]. Il pubblico ufficiale [357] o la persona incaricata di un pubblico servizio [358], che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.

      (1) Articolo così sostituito dall'art. 15 l. 26 aprile 1990, n. 86.

      competenza: Trib. collegiale

      arresto: non consentito (primo, secondo e seconda parte del terzo comma); facoltativo (prima parte del terzo comma)

      fermo: non consentito (primo, secondo e seconda parte del terzo comma); consentito (prima parte del terzo comma)

      custodia cautelare in carcere: consentita (prima parte del terzo comma)

      ...

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