Codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 (1).
(1) Il r.d. 19 ottobre 1930, n. 1398 è stato pubblicato nella G.U. del...
ARTICOLO N.41
Concorso di cause.
[I]. Il concorso di cause
preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione
od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione
od omissione e l'evento [62
n.
5].
[II]. Le cause sopravvenute
escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a
determinare l'evento. In tal caso, se l'azione od omissione precedentemente
commessa costituisce per sé un reato, si applica la pena per questo stabilita.
[III]. Le disposizioni
precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o
sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui.
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