Codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 (1).
(1) Il r.d. 19 ottobre 1930, n. 1398 è stato pubblicato nella G.U. del...
ARTICOLO N.40
Rapporto di causalità.
[I]. Nessuno può essere
punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso
o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della
sua azione od omissione.
[II]. Non impedire un evento,
che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.
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