Con ricorso al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, B.M., dipendente di Poste Italiane S.p.A., ex 6^ categoria, lamentava di essere stato adibito a mansioni dequalificanti per effetto dell'accorpamento del personale inquadrato nella 6^, 5^ e 4^ categoria nell'unica area operativa prevista dal CCNL 1994/97, e chiedeva di essere reintegrato nelle mansioni in precedenza espletate, relative al profilo professionale di perito, o in mansioni equivalenti, nonchè la condanna al risarcimento del danno derivante dal demansionamento.
Il Tribunale adito riconosceva l'avvenuta dequalificazione a decorrere dall'1 aprile 1999 e sino all'1 settembre 2001, data in cui erano state assegnate al B. mansioni di sportellista.
Condannava la società a corrispondere al ricorrente, a titolo di danno subito per la dequalificazione, la somma pari al 30% delle retribuzioni relative al periodo dianzi indicato.
Proponevano distinte impugnazioni entrambe le parti e la Corte d'Appello di Roma, con sentenza del 20 febbraio 2008, in parziale accoglimento degli appelli, dichiarava che il B. aveva diritto, anche per il periodo successivo all'1 settembre 2001, all'attribuzione di mansioni equivalenti a quelle da lui espletate sino al 31 marzo 1999, ritenendo dequalificanti le mansioni assegnategli, ma rigettava le domande risarcitorie proposte dal dipendente per mancanza di prova.
Tale sentenza è stata impugnata da entrambi le parti con distinti ricorsi, ai quali hanno fatto seguito reciproci controricorsi. Il dipendente ha altresì depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
1. Deve preliminarmente disporsi la riunione dei ricorsi ex art. 335 cod. proc. civ..
2. Il ricorso di Poste Italiane S.p.A. è articolato in due motivi, trattati congiuntamente, cui fanno seguito i relativi quesiti di diritto ai sensi dell'art. 366 bis cod. proc. civ., allora in vigore.
Con il primo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., in relazione agli artt. 2103 e 2082 cod. civ..
Con il secondo è denunziata violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ.. in relazione agli artt. 45, 47, 53 CCNL del 26 novembre 1994 nonchè all'accordo integrativo del 23 maggio 1995.
Si sostiene che la Corte territoriale ha errato nel ritenere che anche successivamente al primo settembre 2001, in cui al B. sono state attribuite mansioni di sportellista, vi sia stato un suo demansionamento.
Ed infatti, in base alla disciplina collettiva sopra richiamata, nella nuova classificazione del personale delle Poste non è stata conservata la distinzione tra le mansioni corrispondenti alle precedenti categorie e non sono stati previsti distinti profili professionali, ma un unico profilo per tutti gli appartenenti alla stessa area. Ciò in considerazione dell'adozione di una declaratoria unica e della previsione di fungibilità e surrogabilità tra i dipendenti.
Il B., ex 6^ categoria, è transitato, unitamente ai dipendenti della 5^ e 4^ categoria, nell'area operativa con l'attribuzione delle mansioni di sportellista, che non hanno determinato uno svilimento della sua capacità professionale, ma solo il passaggio dal settore tecnico a quello amministrativo.
3. Il ricorso è inammissibile, oltre che infondato.
3.1. Sotto il primo profilo, questa Corte ha più...
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