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Cassazione civile, 2013,
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  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    Con sentenza depositata il 24.5.10 la Corte d'appello di Milano, in riforma della sentenza n. 738/07 del Tribunale della stessa sede, rigettava la domanda proposta da B.A. nei confronti dell'INAIL per ottenere la riliquidazione della pensione diretta integrativa e dell'indennità di buonuscita in base alla retribuzione da ultimo percepita in forza delle mansioni dirigenziali da lei espletate quale reggente temporanea della sede INAIL di (OMISSIS), anzichè in rapporto alla retribuzione dell'ultima qualifica rivestita (quella di ispettore generale).

    Per la cassazione di tale sentenza ricorre la B. affidandosi a cinque motivi.

    L'INAIL resiste con controricorso.

    Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. e hanno poi discusso in udienza.

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    Preliminarmente va rilevata l'inammissibilità del controricorso dell'INAIL perchè tardivo in quanto consegnato per la notifica giovedì 9.9.10, ossia il 41 giorno dalla notifica del ricorso della B., avvenuta in data 30.7.10.

    1- Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione del D.M. 30 maggio 1969, artt. 5, 24 e 31 e della L. n. 70 del 1975, art. 13, oltre che dell'art. 12 preleggi e art. 1362 e ss. c.c., nella parte in cui ha ritenuto che l'ultima retribuzione spettante, in base alla quale calcolare la liquidazione della pensione diretta integrativa e dell'indennità di buonuscita, non fosse quella da ultimo effettivamente percepita, che nel caso di specie comprendeva quella corrispondente alle superiori mansioni di reggente temporanea della sede INAIL di Legnano espletate dalla ricorrente in forza di formale provvedimento emanato dal direttore centrale dell'istituto, su un posto vacante in pianta organica.

    La censura viene in sostanza fatta valere anche con il secondo e il terzo motivo, sotto forma di violazione e falsa applicazione, rispettivamente, del cit. D.M. 30 maggio 1969, solo art. 5 e del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, nonchè con il quarto motivo, sotto forma di vizio di motivazione, e - infine - con il quinto, sotto forma di violazione e falsa applicazione dell'art. 13 CCNL per il personale del comparto enti pubblici non economici 1998/2001.

    2 - I primi tre motivi di doglianza - da esaminarsi congiuntamente perchè connessi - sono infondati alla luce della prevalente giurisprudenza di questa S.C. (cfr. Cass. 2.9.10 n. 18999; Cass. 14.7.08 n. 19296; Cass. 11.6.08 n. 15498), cui va data continuità.

    Il D.M. 30 maggio 1969, artt. 24 e 31, stabiliscono, rispettivamente per la pensione diretta integrativa e per...

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