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Estremi:
Cassazione civile, 2013,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    1. Con sentenza del 19 maggio 2008, la Corte d'Appello di Salerno respingeva il gravame svolto da G.G.G. contro la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti della ASL/(OMISSIS) Salerno per aver effettuato turni di reperibilità passiva in giorni festivi senza godere di un giorno di riposo compensativo nella settimana successiva.

    2. La Corte territoriale, ricostruita la normativa in tema di diritto al riposo compensativo del dipendente distolto dal godimento del diritto al riposo nei giorni festivi perchè obbligato alla messa a disposizione delle energie lavorative in vista di una possibile chiamata in servizio, poi non realizzatasi (cd. reperibilità passiva), riconosceva il diritto soggettivo perfetto al riposo, in nessun modo condizionato ad un'espressa domanda da parte del dipendente, con corrispondente obbligo dell'amministrazione di consentirne la fruizione; negava il diritto al risarcimento del danno da usura psico-fisica subita, per non avere la parte assolto l'onere di allegare, e provare, il pregiudizio sofferto e la sua dipendenza causale.

    3. Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale, G. G.G. ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi, illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c.. L'intimata ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale condizionato fondato su un unico motivo.

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    4. Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi, ex art. 335 c.p.c., perchè proposti avverso la medesima sentenza.

    5. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 270 del 1987, art. 8, comma 5, e art. 7, comma 6 CCNL 20/9/2001 integrativo del CCNL del Comparto Sanità del 7/4/1999; dell'art. 32 Cost., art. 36 Cost., comma 3, art. 41 Cost.; delle Convenzioni OIL 19/11/1921, n. 14 e 26/6/1957, n. 106; dell'art. 5 della direttiva 93/104/CE; dell'art. 2109 c.c., comma 1 e art. 2087 c.c.; del D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 9. Si censura la decisione impugnata per aver violato il diritto costituzionalmente garantito al riposo compensativo e all'integrità psico-fisica del lavoratore e per non aver considerato che il danno da usura psico-fisica va rapportato alla prestazione lavorativa effettuata nel giorno destinato al riposo compensativo onde è la stessa violazione del diritto al riposo produttiva di un danno, da usura psicofisica, assistito da presunzione assoluta nell'an. Il motivo si conclude con la formulazione del quesito di diritto.

    6. Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., in materia di prova per presunzioni e fatti notori, per non aver la Corte di merito ritenuto assolta, dal ricorrente, la prova, per presunzioni e notorio, dell'esistenza del danno da usura psico-fisica per la mancata concessione del giorno di riposo compensativo.

    Il motivo si conclude con la formulazione del quesito di diritto.

    7. Con l'unico motivo del ricorso incidentale condizionato, l'Azienda Sanitaria Locale di Salerno censura la sentenza impugnata per l'erronea riforma della decisione del primo Giudice che, correttamente, aveva interpretato le invocate disposizioni...

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