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Estremi:
Cassazione civile, 2013,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    1- La sentenza attualmente impugnata (depositata il 26 novembre 2008) rigetta l'appello di AMA GROUP s.r.l. in liquidazione avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 89/2007 del 1 marzo 2007, dichiarativa della illegittimità del licenziamento in tronco di C.A., dipendente della società con qualifica di dirigente, con condanna della datrice di lavoro alla corresponsione della indennità di mancato preavviso, del TFR residuo e della indennità supplementare, oltre accessori di legge.

    La Corte d'appello di Bologna, per quel che qui interessa, precisa che:

    a) la società appellante contesta che, nella specie, ricorra un licenziamento disciplinare, tuttavia non pare dubbio che il licenziamento di cui si tratta sia stato motivato dalla condotta colposa o comunque manchevole del dipendente e che, quindi, sia da qualificare come disciplinare, secondo la giurisprudenza di legittimità;

    b) quanto alle censure che si appuntano sulla pretesa inapplicabilità al licenziamento dei dirigenti apicali - come il C., secondo la società - delle garanzie di cui all'art. 7 St. lav., si deve aderire all'orientamento espresso dalle Sezioni unite della Corte di cassazione nella sentenza n. 7880 del 2007 che, componendo un contrasto di giurisprudenza, ha concluso nel senso dell'applicabilità delle suindicate garanzie al licenziamento di qualsiasi tipo di dirigente, sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata, fondata anche sui principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 427 del 1989;

    c) nella menzionata sentenza le Sezioni unite hanno anche affermato l'identità degli effetti del licenziamento del dirigente non preceduto dalla procedura di contestazione rispetto a quello privo di ...

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    1 - Sintesi dei motivi di ricorso.

    1.- Con il primo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5, omessa e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, con riferimento alla individuazione del concetto di licenziamento ontologicamente disciplinare nei confronti del dirigente apicale.

    Si sostiene che la società, nelle proprie difese, aveva escluso che il licenziamento in oggetto avesse carattere disciplinare, avendo messo in luce che esso era giustificato e motivato dalla lesione della fiducia, derivante dal mancato raggiungimento degli attesi risultati commerciali.

    La Corte d'appello non ha affrontato il tema della distinzione tra la lesione della fiducia e la connotazione disciplinare della condotta, limitandosi a desumere la natura disciplinare del recesso dalle espressioni usate nella lettera di licenziamento, ma senza compiere indagini ulteriori in merito alla lesione della fiducia.

    In altri termini, la Corte territoriale non ha valutato che "una professionalità lacunosa non configura certo sic et simpliciter una mancanza disciplinarmente rilevante".

    2 - Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, artt. 1 e 10, dell'art. 65 dell'Ordinamento giudiziario approvato con R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 e degli artt. 12 e 15 preleggi.

    Si sostiene che, al termine di un lungo dibattito, le Sezioni unite, con la sentenza 29 maggio 1995, n. 6041 interpretando estensivamente la L. n. 604 del 1966, art. 10, erano arrivate ad affermare la necessità dell'applicazione delle garanzie di cui all'art. 7 St.

    lav. soltanto nei confronti degli pseudo-dirigenti, così esercitando in...

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