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Estremi:
Cassazione civile, 2012,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    Con sentenza depositata il 6.11.09 la Corte d'appello di Milano rigettava il gravame interposto da Telecom Italia S.p.A. contro la sentenza n. 3227/07 del Tribunale della stessa sede che aveva dichiarato l'inefficacia nei confronti di A.L., + ALTRI OMESSI del trasferimento di ramo d'azienda dalla predetta società a Telepost S.p.A. e la sussistenza fra le parti d'un rapporto di lavoro subordinato, con ordine a carico della Telecom di reintegrare i summenzionati lavoratori nel posto di lavoro.

    Per la cassazione di tale sentenza ricorre Telecom Italia S.p.A. affidandosi a cinque motivi.

    I summenzionati lavoratori (ad eccezione di P.A., che è rimasta intimata) resistono con controricorso, poi ulteriormente illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c..

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    Preliminarmente si ribadisce l'inaccoglibilità dell'istanza di rinvio a fini di eventuale riunione o trattazione nella medesima udienza - presentata dalla società ricorrente solo il 20.9.12 - in relazione ad altra causa pendente innanzi a questa S.C. per l'udienza del 31.10.12 (causa che avrebbe ad oggetto analoga questione, relativamente ad altri lavoratori).

    Invero, come questa S.C. ha già statuito (cfr. Cass. 1.3.2012 n. 3189; Cass. S.U. 3.11.2008 n. 26373), il rispetto del diritto fondamentale a una ragionevole durata del processo impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare attività processuali non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto del principio del contraddittorio, da garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a esplicare i propri effetti. Ne deriva che l'istanza per la trattazione congiunta di una pluralità di giudizi relativi alla medesima vicenda, non espressamente contemplata dagli artt. 115 e 82 disp. att. c.p.c., deve essere sorretta da ragioni idonee ad evidenziare i benefici suscettibili di bilanciare gli inevitabili ritardi conseguenti all'accoglimento della richiesta, bilanciamento che va effettuato con particolare rigore nel giudizio di cassazione, caratterizzato da impulso d'ufficio.

    Nel caso di specie la società ricorrente non ha chiarito i benefici che avrebbero - in ipotesi - bilanciato il ritardo conseguente all'ipotetico accoglimento dell'istanza, nè ha spiegato se l'altro ricorso - pur attinente alla medesima cessione di ramo d'azienda - è basato su questioni di diritto analoghe a quelle dedotte nella presente sede (in cui si fanno valere anche errores in...

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