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Estremi:
Cassazione civile, 2012,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    Con sentenza del 19 maggio 2004, il Tribunale di Roma respingeva una serie di domande proposte da L.M.L., dal 23 marzo 1987 dipendente della Telecom s.p.a. - con inquadramento in livello C) di cui al CCNL applicato e mansioni di impiegata amministrativa -, dirette ad ottenere l'accertamento dell'illegittimità della intervenuta modifica in peius delle sue mansioni, il suo diritto ad essere reintegrata nelle mansioni precedenti, la condanna della società predetta a risarcirle il danno alla professionalità e all'immagine professionale subito, la condanna della stessa a risarcirle il danno biologico provocato dall'illegittimo trasferimento ed applicazione al servizio 187, il danno morale e quello esistenziale, oltre al pagamento di alcuni elementi retributivi e l'accertamento del suo diritto ad una qualifica superiore, con le connesse differenze retributive.

    Su appello della L., la Corte d'appello di Roma, con sentenza non definitiva depositata il 23 ottobre 2007, pronunciando unicamente sul motivo di appello relativo alla dequalificazione che l'appellante avrebbe subito, prima a causa della sua inattività per quattro mesi dal novembre 1999 e poi in ragione dell'adibizione, alla fine di marzo 2000, al servizio telefonico 187, riformava la sentenza di primo grado, dichiarando l'illegittimità del comportamento denunciato e il diritto della L. nei confronti della Telecom ad essere reintegrata nelle mansioni precedentemente svolte ovvero in altre ad esse equivalenti e disponeva, con separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio in ordine agli ulteriori motivi di appello.

    Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione la Telecom Italia s.p.a., ma il ricorso veniva rigettato.

    Frattanto il giudizio proseguiva dinanzi...

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    Va preliminarmente disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).

    Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3), lamenta che la impugnata sentenza abbia erroneamente escluso la sussistenza sia di un comportamento mobizzante sia di un demansionamento per il periodo antecedente al marzo 2000. Ciò perchè -argomenta la ricorrente - la sentenza non definitiva del 23 ottobre 2007 della Corte di Appello di Roma, passata in giudicato, "aveva dichiarato l'illegittimità del comportamento datoriale della Telecom come contestato" e perchè nell'iniziale ricorso introduttivo erano esposte anche le relative domande.

    Il motivo è infondato poichè è la stessa ricorrente a richiedere nelle conclusioni riportate nella sentenza definitiva di appello, quanto segue: 1) accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento della convenuta consistente nella modifica in peius delle mansioni della ricorrente e, comunque, del loro depauperamento in violazione dell'art. 2103 c.c.; 2) accertare e dichiarare il diritto ad essere reintegrata nelle mansioni precedentemente svolte ovvero adibita a mansioni effettivamente equivalenti alle precedenti e compatibili con la sua professionalità e con il suo stato di salute; 3) conseguentemente, condannare ...".; 6) accertare e dichiarare che la ricorrente ha svolto mansioni superiori al proprio inquadramento dal 1988 (trasferimento in Direzione Regionale Lazio) al 2.3.2000 e condannare la convenuta ...". Con tali richieste è, dunque, la stessa ricorrente ad interpretare il contenuto della sentenza non definitiva alla stessa stregua di quanto ritenuto nella impugnata ...

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