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Estremi:
Cassazione civile, 2012,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    Con sentenza in data 7.5/14.8.2009 la Corte di appello di Brescia confermava la decisione di primo grado che rigettava la domanda proposta da M.A.H. per far dichiarare l'illegittimità del termine apposto ai contratti di somministrazione stipulati con la Fonderia di Torbole spa il 14.9.2005 e il 9.1.2006 (prorogati rispettivamente il 24.11.2005 e il 31.3.2006).

    Osservava in sintesi la corte territoriale che non poteva riscontrarsi un difetto di specificità circa il motivo del ricorso alla somministrazione, richiedendosi dalla legge che il contratto desse conto delle relative giustificazioni, sì da responsabilizzare il consenso del lavoratore e di consentire il al giudice il controllo circa la pertinenza e congruenza delle ragioni indicate in contratto.

    Per la cassazione della sentenza propone ricorso M.A. H. con quattro motivi, illustrati con memoria.

    Resiste con controricorso la società intimata.

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione osservando come la specificità della causale indicata nei contratti di somministrazione andava valutata sul piano formale e non poteva essere recuperata sul piano probatorio.

    Con il secondo motivo, svolto pure ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, il ricorrente si duole che la corte territoriale avesse omesso di valutare la causale giustificativa dei contratti e delle relative proroghe con riferimento a ciascuno di tali atti.

    Con il terzo ed il quarto motivo, deducendo analogo vizio, il ricorrente, infine, rileva che la corte di merito aveva omesso di valutare se i generici e presunti incrementi dell'attività produttiva, nel periodo dal 2004 al 2007, potessero essere qualificati quali "punta di più intensa attività", cui non poteva farsi fronte con il ricorso al normale organico.

    2. Il primo motivo è infondato.

    Ed, al riguardo, basterebbe solo osservare che, sebbene il ricorrente lamenti il difetto di specificità della causale indicata nei contratti di somministrazione per cui è controversia, tuttavia nel motivo non si rinviene alcuna concreta indicazione circa le ragioni che inducono a tale valutazione, alla luce del contenuto delle clausole stesse. Le quali fanno riferimento a fattispecie previste dallo stesso contratto collettivo di settore, e precisamente il contratto di somministrazione del 14.9.2005, a "punte di intensa attività connesse al ciclo produttivo che non è possibile evadere con il normale organico" e quello del 9.1.2006, a "punte di intensa attività a cui non possa farsi fronte con i normali assetti produttivi aziendali connesse a richieste di mercato derivanti da nuovi ordini".

    Per come è agevole osservare si tratta di causali ben ...

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