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Estremi:
Cassazione civile, 2011,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    Con sentenza dell'11/10 - 29/9/08 la Corte d'Appello di Bologna rigettò l'impugnazione proposta dalla Chibo s.r.l avverso la sentenza del 4/6/04 del giudice del lavoro del Tribunale di Parma, con la quale era stata dichiarata l'invalidità, per mancanza di giustificato motivo oggettivo, del licenziamento intimato a F. D. il 31/5/02, con condanna a reintegrala nel posto di lavoro e a risarcirle il danno provocatole, e condannò l'appellante alle spese del grado.

    La Corte bolognese addivenne a tale decisione dopo aver rilevato che non era stata provata la causa del recesso, vale a dire la soppressione del posto di lavoro occupato dalla F., che vi era stata una riorganizzazione consistita nella adibizione di diverse persone alla funzione aziendale, che la società non aveva fornito la prova della impossibilità di reimpiego della lavoratrice licenziata in mansioni compatibili con le sue funzioni nell'ambito dell'organizzazione aziendale e che nemmeno aveva dimostrato di occupare meno di sedici dipendenti ai fini della eccepita inapplicabilità della tutela reale.

    Per la cassazione della sentenza propone ricorso la Chibo s.r.l che affida l'impugnazione a tre motivi di censura.

    Resiste con controricorso la F., la quale propone a sua volta ricorso incidentale e deposita memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    Preliminarmente va disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale ai sensi dell'art. 335 c.p.c..

    1. Col primo motivo del ricorso principale la Chibo s.r.l denunzia la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 604 del 1996, art. 6 della L. n. 300 del 1970, art. 18 nonchè degli artt. 416, 437, 115 e 116 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 2697 cod. civ., ex art. 360 c.p.c., n. 3 e a conclusione della doglianza pone il seguente quesito di diritto. Dica l'Ecc.ma Corte, allo scopo di dimostrare l'effettività della soppressione del posto di lavoro cui era addetto il dipendente licenziato, se sia richiesto o meno al datore di lavoro, ai fini della configurabilità del giustificato motivo oggettivo di licenziamento, che vengano soppresse tutte le mansioni in precedenza attribuite al lavoratore licenziato, ovvero se le stesse possano essere diversamente ripartite ed attribuite nell'ambito dell'azienda. In pratica la ricorrente sostiene che a fronte della sua facoltà datoriale di sopprimere il posto di lavoro della F., quale responsabile del laboratorio, non aveva, per contro, il dovere di sopprimere anche le mansioni che la medesima aveva fino ad allora svolto, rientrando legittimamente nei suoi poteri quello di organizzarle diversamente ed affidarle, in modo ripartito, fra altre unità lavorative già presenti all'interno della struttura aziendale. Il motivo è infondato.

    Si osserva, infatti, che la Corte d'appello ha condiviso il ragionamento del primo giudice per il quale nella fattispecie non era stata affatto provata la circostanza, posta a fondamento del licenziamento, della soppressione del posto di lavoro occupato dalla F., quale responsabile del laboratorio, così come non era stata dimostrata l'impossibilità di reimpiego...

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