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Estremi:
Cassazione civile, 2011,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    Con sentenza del 18/4 - 12/7/07 la Corte d'Appello di Milano, pronunziando sull'impugnazione proposta da R.E. avverso la sentenza n. 3134/06 del giudice del lavoro del Tribunale dello stesso capoluogo lombardo che le aveva rigettato la domanda diretta all'accertamento dell'illegittimità del termine apposto ai contratti di lavoro stipulati in virtù del contratto di somministrazione a tempo determinato intercorso tra le Poste italiane s.p.a e la società ALI s.p.a. in relazione al periodo 13/1/04 - 13/1/06, accolse l'appello e, in riforma della gravata sentenza, dichiarò che tra le parti era in corso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dall'8/1/2005, con condanna della società postale a riammetterla nel posto di lavoro precedentemente occupato, nonchè a corrisponderle il risarcimento del danno nella misura della retribuzione globale dalla data del recesso, unitamente alle spese del doppio grado di giudizio.

    La Corte d'appello addivenne a tale decisione dopo aver rilevato che per i contratti conclusi anteriormente all'8/1/05, ai quali era applicabile "ratione temporis" la L. n. 196 del 1997, la ricorrente non era stata in grado di precisare quale disposizione della disciplina previgente fosse stata violata, mentre per quelli conclusi nella vigenza del nuovo D.Lgs. n. 276 del 2003 era emerso che, sia nel contratto di somministrazione intercorso tra la società somministratrice ALI e la società utilizzatrice Poste Italiane, sia in quello intervenuto la ALI s.p.a e la lavoratrice, non era stato indicato alcun elemento, nè era stata offerta alcuna prova in merito alla effettiva sussistenza della causale genericamente indicata, vale a dire quella "per punte di più intensa attività cui non sia possibile fare fronte con le riserve normalmente impiegate". Si era, ...

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    1. Col primo motivo la ricorrente denunzia il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5) dolendosi del fatto che il giudice d'appello, pur avendo escluso l'applicabilità nella fattispecie, sia della L. n. 1369 del 1960, che della disciplina dettata dalla L. n. 196 del 1997, art. 10, ha finito per applicarle la sanzione della trasformazione del rapporto in quello a tempo indeterminato di cui al citato art. 10, ancorchè quest'ultima norma contempli la diversa ipotesi della carenza di forma scritta del contratto di fornitura riferito alla diversa tipologia del contratto interinale. Inoltre, secondo la ricorrente sussisterebbe un vizio di motivazione nel fatto che il giudice d'appello ricolleghi alla ravvisata mancanza di una causale del contratto la sanzione della conversione dello stesso in rapporto di lavoro a tempo indeterminato in capo all'utilizzatrice, quando, invece, la ben più grave violazione della carenza di forma scritta comporta una tale conseguenza in capo alla tornitrice.

    2. Col secondo motivo si deduce a violazione e falsa applicazione dell'art. 99 c.p.c., nonchè del D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 27 e 28 (art. 360 c.p.c., n. 3) e si pone il seguente quesito di diritto:

    "Se il richiamo operato nel contratto di somministrazione alle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo può ritenersi sufficiente per considerare individuata la causale del contratto".

    3. Col terzo motivo viene denunziata la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 20 e 21 (art. 360 c.p.c., n. 3) ed è formulato il seguente quesito: "Se, laddove l'impresa utilizzatrice non abbia violato alcuna delle ...

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