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Estremi:
Cassazione civile, 2011,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    Con sentenza depositata il 22 maggio 2008, la Corte d'appello di Torino ha, per quanto qui interessa, respinto la domanda svolta da M.V. nei confronti della datrice di lavoro La Valtiglionese s.r.l., di dichiarazione della nullità del licenziamento disciplinare comunicatole il 19 settembre 2002, denunciato come motivato da ragioni di ritorsione (e quindi con la richiesta di applicazione delle conseguenze di cui all'art. 18 S.L.) rispetto alle rivendicazioni svolte nei confronti della società dal padre, in relazione ad un grave infortunio da questi subito sul lavoro, con conseguenti lunghe assenze per malattia, che infine avevano condotto al suo licenziamento appena cinque giorni prima di quello della figlia. La decisione ha riformato parzialmente sul punto la sentenza di primo grado, accogliendo unicamente la domanda subordinata di accertamento dell'illegittimità del licenziamento per violazione dell'art. 7 S.L., applicando conscguentemente la tutela obbligatoria in ragione delle limitate dimensioni aziendali.

    In proposito la Corte territoriale, rilevato:

    - che la vertenza col padre della M. era stata successivamente conciliata, il che non sosterrebbe l'esistenza di intenti ritorsivi della società nei riguardi della figlia;

    - che della frase pronunciata in sede di tentativo obbligatorio di conciliazione dal rappresentante della società, secondo la quale "era logico che tuo padre, facendo scoppiare un casino così in una piccola ditta, coinvolgesse anche te", non sarebbe emerso dall'istruttoria il contesto in cui era stata pronunciata e comunque la frase medesima, in quanto successiva al licenziamento, non ne potrebbe fornire ex post la motivazione;

    - che il fatto che la società non si fosse difesa in...

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    I due ricorsi principale e incidentale, vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c., in quanto investono la medesima sentenza.

    Con i sei motivi di ricorso, M.V. conduce in realtà un unico discorso di denuncia di omissioni, contraddizioni e illogicità della sentenza impugnata nella considerazione degli elementi indiziari emersi in giudizio a sostegno del carattere ritorsivo del licenziamento disciplinare.

    In proposito la ricorrente pone in evidenza:

    - la illogicità e comunque la superficialità dell'assunto secondo il quale l'intervenuta conciliazione della vertenza del padre per ciò che riguarda il suo licenziamento e il risarcimento dei danni conseguenti all'infortunio sul lavoro deporrebbe nel senso opposto rispetto all'esistenza di intenti ritorsivi;

    - la incongruità e la illogicità dei rilievi secondo cui le dichiarazioni confessorie del rappresentante della società in sede di tentativo di conciliazione sarebbero irrilevanti perchè non ne sarebbe noto il contesto e comunque non potrebbero fornire ex post la motivazione del licenziamento;

    - l'errore nel non aver rilevato la natura confessoria (stragiudiziale) di tali dichiarazioni, con le conseguenze di cui all'art. 2735 c.c.;

    - la motivazione solo apparente in ordine all'importante indizio rappresentato dal fatto che nè nella lettera di licenziamento nè in giudizio la società aveva esplicitato in maniera specifica le ragioni pretesamente costituenti giusta causa del licenziamento, limitandosi a riconoscerne il vizio procedurale della mancata preventiva contestazione degli addebiti;

    - l'omissione di ogni considerazione in ordine alle risultanze della prova testimoniale, che avrebbero evidenziato nell'atteggiamento della ...

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