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Estremi:
Cassazione civile, 2010,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    Con sentenza 24.3.05 il Tribunale di Brescia dichiarava inefficace, per omessa comunicazione dei motivi, il licenziamento intimato l'(OMISSIS) a C.N.A. da Valtemper dei f.lli Fezzardi di Fezzardi G. e C. snc e condannava quest'ultima a corrispondere al lavoratore le retribuzioni maturate dall'offerta della prestazione, ravvisata nella convocazione per il tentativo obbligatorio di conciliazione.

    Proponeva appello il datore di lavoro sostenendo di non aver mai ricevuto l'offerta della prestazione e la Corte d'appello di Brescia con sentenza depositata il 25.8.06, in accoglimento dell'impugnazione, respingeva la domanda proposta dal lavoratore di pagamento delle retribuzioni arretrate a titolo di risarcimento del danno.

    La Corte di merito poneva in evidenza che nella lettera di convocazione dinanzi alla Commissione provinciale ricevuta dal datore di lavoro non era contenuta alcuna esplicita offerta della prestazione lavorativa e che la convocazione non era accompagnata dall'istanza di esperimento del tentativo di conciliazione, di modo che doveva escludersi in fatto che l'azienda avesse ricevuto una richiesta di reintegrazione o di ripristino del rapporto. Ritenuto che per richiedere la corresponsione della retribuzione il lavoratore avrebbe dovuto offrire formalmente la prestazione e che tale offerta non si ravvisava neppure nel ricorso introduttivo, la Corte rigettava la domanda risarcitoria di pagamento delle retribuzioni medio tempore perdute.

    C. proponeva ricorso per cassazione successivamente seguito da memoria. Resisteva il datore di lavoro con controricorso.

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    Il ricorso è infondato.

    Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 1218 c.c., in relazione alla L. n. 604 del 1966, art. 2 ed all'art. 2909 c.c.. Sostiene parte ricorrente che l'inefficacia del licenziamento comminata della L. n. 604, art. 2, per la mancata comunicazione dei motivi non ha effetti sulla continuità del rapporto di lavoro, in quanto costituisce conseguenza automatica del mancato rispetto delle formalità richieste dalla legge; chiede, pertanto, l'affermazione del seguente principio di diritto ex art. 366 bis c.p.c.: qualora il datore di lavoro non indichi i motivi del licenziamento richiesti dal lavoratore, il recesso non produce effetti sulla continuità giuridica del rapporto ed il lavoratore che non goda della tutela reale ha diritto al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni dalla data del licenziamento a quella del ripristino del rapporto.

    Con il secondo motivo il ricorrente deduce omessa motivazione e violazione dell'art. 1217 c.c., in relazione alla L. n. 604 del 1966, art. 2. Ritiene parte ricorrente che il giudice non abbia fornito motivazione all'affermazione che la situazione di mora accipiendi del datore non sarebbe integrata dalla domanda di annullamento del licenziamento con la reintegrazione nel posto di lavoro (quale quella proposta ab initio dal lavoratore). Il giudice sarebbe, inoltre, incorso in errore di diritto non considerando che l'art. 1217, non impone al lavoratore alcuna formalità nel formulare la richiesta di ricevere la prestazione lavorativa.

    I due motivi possono essere esaminati congiuntamente in ragione della consequenzialità logica tra di essi esistente.

    Sostiene parte ricorrente che il giudice di merito avrebbe fatto erronea applicazione di...

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