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Estremi:
Cassazione civile, 1999,
  • Fatto

    Svolgimento del processo

    Con ricorso del 4 agosto 1995 la Banca Popolare Pugliese S.c. a r.l. proponeva appello avverso la sentenza in data 27 giugno 1995, con la quale il Pretore di Brindisi, sezione distaccata di Francavilla Fontana, aveva dichiarato illegittimo il licenziamento intimato nei confronti della signora Rosa Bovenga, disponendo la reintegrazione nel posto di lavoro, e condannando la stessa Banca al risarcimento del danno; chiedeva, in riforma dell'impugnata decisione, il rigetto della domanda proposta dalla Bovenga con il ricorso al Pretore.

    Nel costituirsi, l'appellata chiedeva il rigetto del gravame.

    Con sentenza in data 16 febbraio - 22 maggio 1996 il Tribunale di Brindisi rigettava l'appello e condannava la appellante alla rifusione delle spese del grado, con distrazione in favore del difensore dell'appellata.

    Osservava il Tribunale che nel contrasto tra il diritto alle ferie e l'interesse del lavoratore alla prosecuzione del rapporto di lavoro, la costante giurisprudenza aveva giustamente ritenuto la prevalenza di quest'ultimo; che in numerose sentenze la Suprema Corte aveva ritenuto che, sulla base del principio della sospensione delle ferie in caso di sopravvenuta malattia, affermato dalla Corte costituzionale, doveva ritenersi che il periodo di comporto era interrotto, per un tempo corrispondente alla durata delle ferie, dalla richiesta del lavoratore di fruire di queste ultime, che il datore di lavoro doveva concedere anche in costanza di malattia, con la conseguenza che, nel caso che il datore di lavoro non avesse acceduto alla richiesta, il periodo di ferie non goduto non poteva essere computato ai fini della maturazione del periodo di comporto; che pertanto il licenziamento intimato per il superamento del detto periodo era illegittimo; che dalle disposizioni contrattuali citate dall'appellante non risultava che...

  • Diritto

    Motivi della decisione

    Con il primo motivo, denunziando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c., con riferimento alla determinazione del periodo di comporto ex art. 2110, secondo comma c.c., art. 115 lett. A ed art. 92, terzo comma, del c.c.n.l. e con riferimento al riconoscimento del periodo di ferie ex art. 2109 c.c., la ricorrente deduce contraddittorietà tra il principio affermato dalla Corte costituzionale (sospensione delle ferie in caso di sopravvenuta malattia) e quello tratto dal Tribunale di Brindisi (interruzione del periodo di comporto per il tempo corrispondente alla durata delle ferie); che il Tribunale non ritiene che la decisione pretorile si ponga in contrasto con l'autonomia contrattuale (ricorso all'aspettativa non retribuita, organizzazione della impresa riservata al datore di lavoro, assegnazione del periodo di riposo ex art. 2109 c.c.) che la Corte costituzionale ha prescritto l'obbligo del datore di lavoro a consentire il prolungamento del periodo feriale in misura pari la periodo di malattia che le ha interrotte, e che risultava incomprensibile l'argomentazione del Tribunale, che aveva ritenuto ammissibile la concessione di un periodo di ferie in costanza di malattia, pur sussistendo contrasto in materia nella giurisprudenza della Corte Suprema.

    Aggiunge la ricorrente che le argomentazioni del Tribunale di Brindisi si pongono in contrasto con il principio dell'inammissibilità di modifiche, da parte dell'A.G., dei criteri e delle procedure definite in sede di contrattazione collettiva, nel rispetto delle norme di legge; che il giudicante non può trasformare la durata del periodo in cui il datore di lavoro è tenuto ad assicurare la conservazione del posto di lavoro, e non può intervenire strumentalmente, deformando l'istituto delle ferie.

    Con il secondo motivo, denunziando omessa, insufficiente...

  • Note redazionali:
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