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Estremi:
Cassazione civile, 2008,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    1. I.M. e I.P. hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 23 febbraio 2006, con la quale la Corte d'Appello di Bologna, in totale riforma della sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Ravenna, ha dichiarato, in accoglimento dell'appello della Banca Nazionale del Lavoro e del Credito Emiliano s.p.a., la nullità per simulazione assoluta di una compravendita stipulata con atto notarile tra essi ricorrenti.

    Ha resistito con controricorso la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a..

    2. Il Procuratore Generale presso la Corte ha concluso, a norma del vecchio testo dell'art. 375 c.p.c., per la declaratoria di inammissibilità del ricorso in Camera di consiglio.

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    1. Il rilievo di inammissibilità formulato dalla parte resistente e condiviso dal Pubblico Ministero non è fondato, perchè la mancata indicazione degli elementi del fatto processuale e sostanziale indicati nelle conclusioni di quest'ultimo, non impedisce lo scrutinio dell'unico motivo su cui il ricorso si fonda.

    2. L'unico motivo su cui si fonda il ricorso è, peraltro, manifestamente infondato.

    Con tale motivo si denuncia "erronea applicazione degli artt. 1414 e 1418 c.c.", ma, in realtà, non si articola nella successiva illustrazione una censura di violazione di tali norme sostanziali, nè sotto il profilo della loro applicazione erronea da parte della Corte territoriale come fattispecie astratte nè sotto il profilo della c.d. sussunzione erronea di una fattispecie concreta sotto tali norme.

    Ciò che si articola nell'illustrazione, come del resto conferma anche il quesito di diritto che (senza che ve ne fosse necessità, avuto riguardo all'epoca della sentenza impugnata) si enuncia in chiusura, è invece una censura della motivazione della sentenza impugnata per violazione dell'art. 2729 c.c., assumendosi che gli elementi di fatto che sono stati globalmente considerati da essa tali da indurre la dimostrazione in via di presunzione della simulazione dell'atto di compravendita della quota di Va dell'immobile di cui trattasi non avrebbero tale idoneità.

    Ora, la palese discordanza fra l'indicazione delle norme violate formulata nella intestazione del motivo e la sua illustrazione potrebbe essere anche considerata idonea a determinarne la inammissibilità, posto che l'illustrazione del motivo deve trovare rispondenza nell'indicazione delle norme violate.

    Senonchè, pur volendo evitare tale conseguenza dando rilievo alla ...

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