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Estremi:
Cassazione civile, 2002,
  • Fatto

    Svolgimento del processo

    Con ricorso depositato in data 25 settembre 1997, la s.p.a. Sitip adiva il Pretore di Busto Arsizio, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo la revoca del decreto dell'11 settembre 1997, mediante il quale era stato accolto il ricorso proposto ex art. 28 stat. lav.

    dalla Slai Cobas-Coordinamento di Varese - ed era stata conseguentemente dichiarata l'antisindacalità del comportamento datoriale consistito nell'avere negato alla ricorrente lo svolgimento di assemblee dei lavoratori, con ordine alla s.p.a. Sitip di cessare da detto comportamento e di non ulteriormente negare l'esercizio del diritto di svolgimento delle assemblee ex art. 20 stat. lav. se convocate dai soli componenti Slai Cobas delle r.s.u.

    Dopo la costituzione della Slai Cobas, il Pretore con sentenza del 25 febbraio 1997 rigettava l'opposizione al decreto e, su gravame della Sitip, il Tribunale di Busto Arsizio, in totale riforma della impugnata sentenza, rigettava il ricorso proposto dalla Slai Cobas e compensava tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

    Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale premetteva che la Slai Cobas non rivestiva i requisiti previsti dal testo vigente dell'art.

    19 stat. lav. che - a seguito della parziale abrogazione disposta dall'art. 2 del d.p.r. 28 luglio 1995 n. 312 in esito al referendum indetto con d.p.r. 5 aprile 1995 - dispone ora che "rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva". Ed invero, non risultava che la Slai Cobas fosse firmataria di alcun contratto collettivo applicabile alla Sitip sicché la suddetta organizzazione sindacale doveva ritenersi, per la norma statutaria,...

  • Diritto

    Motivi della decisione

    1. Con il primo motivo di ricorso la Slai Cobas deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1 comma, c.c., 1367 c.c. e 1369 c.c. con riferimento agli artt. 4 e 5 dell'Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993 per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie(art. 360 n. 3 c.p.c.). In particolare la ricorrente organizzazione sostiene che il Tribunale ha errato nel ravvisare, nella lettura delle norme pattizie, l'attribuzione del potere di indizione delle assemblee alla r.s.u., quale organismo collegiale.

    Una tale conclusione va, infatti, esclusa sulla base del significato univoco delle norme pattizie attestante l'intento di assicurare alle nuove rappresentanze sindacali unitarie le medesime prerogative che già spettavano alle rappresentanze sindacali aziendali. In particolare la precisazione contenuta alla lettera a) dell'art. 4 dell'Accordo Interconfederale attesta il diritto di ogni organizzazione sindacale e, quindi, anche della Slai Cobas, di indire singolarmente o congiuntamente 3 delle 10 ore di assemblea.

    L'indicata clausola di riserva diretta, appunto, a prevedere la possibile indizione (singola o congiunta) da parte delle organizzazioni riservatarie risulterebbe priva di ogni logica e perderebbe, quindi, qualsiasi effetto se il sistema introdotto dall'accordo fosse, come ritenuto dal Tribunale, quello della indizione congiunta delle assemblee, perché una tale opzione ermeneutica consentirebbe alle sole componenti di matrice Cgil, Cisl e Uil il potere di indire, disgiuntamente o congiuntamente, le assemblee senza consultare i componenti di diversa estrazione. In ogni caso il Tribunale non aveva tenuto conto della collocazione sistematica della disposizione dell'art. 4, che si pone come deroga ed eccezione ai poteri dei componenti delle r.s.u. in quanto proprio la collocazione sotto il titolo...

  • Note redazionali:
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