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Estremi:
Cassazione civile, 1997,
  • Fatto

    Svolgimento del processo

    Il Tribunale di Catania, con due sentenze del 5 luglio-25 agosto 1994, confermava la decisione del Pretore della stessa città, resa il 20 aprile 1993, che aveva rigettato le domande proposte dagli attuali ricorrenti contro la CRIAS Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane siciliane e dirette ad ottenere la condanna di quest'ultima ad erogare, in loro favore e con decorrenza dalle rispettive date di assunzioni (avvenute a decorrere dal 1986), la c.d. indennità Crias, istituita con delibera n. 586 del 2 luglio 1974 e disciplinata con accordo integrativo aziendale del 3 luglio 1974.

    Osservava il Tribunale che:

    a) l'indennità in questione era stata soppressa, essendo stata ritenuta illecita la relativa erogazione dal giudice penale, dal commissario straordinario dell'ente (nominato in sostituzione degli amministratori sottoposti a procedimento penale) con delibera 24 settembre 1982 n. 729 (che l'aveva ritenuta assorbita nel premio di rendimento previsto nel c.c.n.l. dell'Assicredito applicabile al personale della Crias);

    b) tale soppressione era stata dichiarata illegittima, con sentenza passata in cosa giudicata emessa il 15 aprile 1986 dallo stesso tribunale, adito da alcuni dipendenti, sul presupposto che si era in presenza di un trattamento economico più favorevole, non assorbibile nel premio di rendimento, previsto dal richiamato contratto collettivo;

    c) la Crias aveva ripristinato l'erogazione dell'indennità nei confronti di tutti i dipendenti in servizio alla data del provvedimento di soppressione disconoscendo, però, il diritto ai dipendenti assunti dopo tale data;

    d) l'indennità era stata introdotta per effetto di una unilaterale determinazione dell'ente, assunta anche per porre termine ad un contenzioso per il lavoro straordinario, per cui...

  • Diritto

    Motivi della decisione

    Deve preliminarmente essere disposta, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ. la riunione dei quattro ricorsi (iscritti, rispettivamente ai numeri: 12222-94; 12526-94; 13107-94; e 13540-94 di R.G. di questa Corte), trattandosi di impugnazioni avverso la stessa sentenza.

    Con l'unico motivo del ricorso (iscritto al n. 12526-94 R.G. ) Agnese Silvia Occhipinti e Lucia Maria Bonaffini denunciano mancata applicazione dell'art. 5 legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E; ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 3 e n. 5 cod. proc. civ.).

    Le ricorrenti censurano la sentenza del Tribunale per non avere disapplicato, ai sensi dell'art. 5 della menzionata legge n. 2248 (All. E) del 1865, la deliberazione, con cui la Crias, che, seppure ente pubblico economico, agisce, tuttavia, nello "esercizio di un potere pubblicistico di autorganizzazione", aveva revocato l'indennità in contestazione.

    Con il primo motivo, Lorenza Giardina, Genoveffa Lenzo e Gianluigi Coco (ricorso iscritto al n. 13540-94 R.G.), denunciando, a loro volta, violazione e falsa applicazione degli artt. 1373 e 2909 cod. civ., relativamente all'accordo sindacale del 3 luglio 1974, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ. deducono che l'indennità Crias non è stata mai loro corrisposta, nonostante, nelle lettere di assunzione (avvenuta necessivamente al 1982), si facesse espresso riferimento al trattamento economico e normativo del personale dipendente avente pari qualifica e mansioni, e malgrado la stessa Crias, avendo la Suprema Corte riconosciuto natura retributiva all'indennità, de qua (ed avendo, comunque, dichiarato l'illegittimità della deliberazione soppressiva), "ne ha...

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