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Estremi:
Cassazione civile, 2000,
  • Fatto

    Svolgimento del processo

    Con ricorso depositato il 27 ottobre 1995 il Dott. Giorgio Viccardi conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Genova, quale giudice del lavoro, la Ansaldo industria S.p.A. e l'Ansaldo montaggi s.r.l., in persona dei loro legali rappresentanti pro-tempore. Esponeva, tra l'altro, di essere stato preposto, fino al novembre del 1994, al settore montaggi esterni della Ansaldo industria S.p.A. con la qualifica di quadro; che dal 22 febbraio al 28 aprile 1995 era stato posto unilateralmente in ferie dalla società convenuta per il parziale recupero delle numerose ferie non godute negli anni precedenti, nonostante le sue rimostranze per il periodo scelto; che in data 11 settembre 1995 gli era stata recapitata una comunicazione interna con la quale la società disponeva un nuovo periodo forzoso di ferie in attesa della definizione della sua posizione. Assumeva che il potere di fissazione unilaterale del periodo delle ferie da parte della società era stato illegittimamente esercitato. Chiedeva che fosse dichiarata illegittima la messa in ferie dal 18 settembre al 17 dicembre 1995 unilateralmente disposta dall'Ansaldo Industria S.p.A., con ogni conseguenza in termini di qualificazione giuridica e trattamento economico e normativo nel relativo periodo di astensione lavorativa; che, di conseguenza, fossero condannate l'Ansaldo Industria S.p.A. e l'Ansaldo montaggi s.r.l., in solido tra loro, a ricostituire il monte ferie arretrate del dott. Giorgio Viccardi, senza tenere conto dell'astensione lavorativa predetta.

    Costituitesi in giudizio le società convenute ed espletata l'istruttoria, con sentenza depositata il 1 marzo 1997, il Pretore respingeva la domanda del Viccardi per quanto riguardava la questione delle ferie.

    La decisione del Pretore è stata riformata dal Tribunale di Genova che, con sentenza depositata il 25 settembre 1997, ha...

  • Diritto

    Motivi della decisione

    Con il primo motivo le società ricorrenti denunziano la violazione degli articoli 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., nonché il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Lamentano che il dott. Viccardi non abbia dimostrato che la società da cui dipendeva avesse rifiutato il godimento delle ferie nei relativi anni di competenza.

    Con il secondo motivo le società ricorrenti denunziano le violazioni degli articoli 1362 e seguenti del codice civile in materia di interpretazione dei contratti collettivi, e degli articoli 2109 e 2186 c.c., nonché il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

    Lamentano che il Tribunale di Genova abbia ritenuto che il collocamento forzoso in ferie del dipendente non può essere giustificato da situazioni di crisi del settore economico in cui opera l'impresa del datore di lavoro; e che non abbia tenuto presente che il potere del datore di lavoro di fissare unilateralmente il periodo delle ferie deve contemperare le esigenze delle imprese con quelle del prestatore di lavoro.

    I due motivi possono essere esaminati congiuntamente e debbono essere dichiarati infondati.

    Come è noto, il secondo comma dell'art. 1209 del codice civile dispone che il prestatore di lavoro ha diritto, dopo un anno d'ininterrotto servizio, a un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto dell'esigenze(*) dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro.

    La norma attribuisce al datore di lavoro un potere di natura discrezionale che non è del tutto arbitrario e privo di vincoli, ma deve tenere conto anche degli interessi del prestatore di lavoro. In sostanza l'imprenditore...

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