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Estremi:
Cassazione civile, 1991,
  • Fatto

    Svolgimento del processo

    Con ricorso del 14 luglio 1983 Pasquale Paganotti conveniva in giudizio davanti al Pretore di Novara, in funzione di giudice del lavoro, la s.p.a. Alivar e, deducendo che il licenziamento intimatogli il 26 maggio di quell'anno doveva considerarsi privo di giusta causa o giustificato motivo e, comunque, contrario alle norme di cui agli artt. 4 e 7 delle leggi n. 604 del 1966 e n. 300 del 1970, chiedeva la declaratoria della sua illegittimità nonché la condanna della società alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno conseguente, oltre rivalutazione monetaria e d'interessi. La convenuta, nel costituirsi, assumeva la legittimità del licenziamento, resosi necessario poiché il Paganotti, anche con iniziative giudiziarie, aveva rifiutato qualunque altro posto di lavoro diverso da quello di guardia giurata in servizio esterno notturno per cui era stato assunto, precisando inoltre che tale attività non poteva più essere svolta dal dipendente cui era stata negata dal Prefetto di Novara, con decreto del 6-11 maggio 1983 la relativa autorizzazione, per mancanza dei requisiti. Chiedeva quindi il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la condanna del ricorrente alla restituzione della somma corrispostagli a titolo di mancato preavviso.

    Con sentenza del 26 novembre 1983 il Pretore rigettava entrambe le istanze e la decisione, su appello del Paganotti, veniva confermata dal Tribunale con sentenza del 5 luglio 1984, avverso cui il lavoratore proponeva ricorso per cassazione.

    La Corte Suprema, con sentenza del 26 febbraio 1986 n. 7348, rilevata d'ufficio la mancanza di sottoscrizione del giudice relatore, dichiarava la nullità dell'impugnata sentenza. Dopo la riassunzione della causa da parte del Paganotti e la costituzione della società Alivar nel giudizio di rinvio, il Tribunale di Novara, con sentenza del 23...

  • Diritto

    Motivi della decisione

    Con unico motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione delle leggi n. 604 del 1966 e n. 300 del 1970, in riferimento, rispettivamente, agli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e agli artt. 2, 7, 8, 13, 18, 38, nonché degli artt. 1256, 1258, 1463 c.c., dei R.D. n. 773 del 1931 e n. 635 del 1940, in relazione agli artt. 249, 250, 254, 255 e agli artt. 1 e 4, dell'art. 394 c.p.c., e omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, ai sensi dell'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c., si censura l'impugnata sentenza nei profili che seguono: a) il licenziamento è ingiustificato, poiché il Tribunale, nel ritenere, come causa legittimante la risoluzione del rapporto di lavoro, la sopravvenuta impossibilità del lavoratore di svolgere le mansioni di guardia giurata in servizio esterno notturno, a seguito del diniego dell'autorizzazione da parte del prefetto, non ha considerato che il dipendente già al momento dell'assunzione era privo di patentino ed avrebbe ben potuto svolgere, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, mansioni di vigilanza e tutela del patrimonio mobiliare ed immobiliare. Al contrario, sempre secondo il ricorrente, la società, durante il periodo in cui aveva prestato attività, invece di inquadrarlo nel III livello A, riservato, in base alla dichiarazione resa dal teste Udini, a coloro che hanno il patentino o per i quali è prevista la possibilità di acquisirlo, gli aveva attribuito il IV, spettante a quelli per cui è esclusa la possibilità di prestazione della domanda, per di più assegnandogli, nonostante il suo rifiuto, mansioni diverse da quelle originariamente svolte, nell'ambito della produzione e poi della vigilanza, come parcheggiatore, e provvedendo quindi al suo licenziamento, in seguito al provvedimento di diniego dell'autorizzazione, senza prima verificare la possibilità di continuare ad utilizzare la prestazione nell'ambito delle...

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