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Estremi:
Cassazione civile, 1995,
  • Fatto

    Svolgimento del processo

    Con ricorso del 13 novembre 1990 al Pretore di Bergamo, Antonio Meda e Giorgio De Torre, dipendenti della Esselunga s.p.a., addetti all'unità produttiva di Curno, esponevano che, nel 1979, tra la società ed il consiglio d'azienda era stato verbalmente stipulato un accordo, con il quale si era stabilito di considerare festivo il giorno 16 agosto con la conseguenza di corrispondere ai dipendenti, che in tale giorno avessero lavorato, il trattamento previsto per il lavoro in giorno festivo.

    L'accordo, fino al 1987, era stato rispettato dalla datrice di lavoro, la quale, successivamente, aveva unilateralmente deciso di non erogare più il corrispettivo derivante dall'accordo suindicato.

    Ciò premesso, i ricorrenti convenivano in giudizio la datrice di lavoro per sentirla condannare al pagamento in loro favore delle somme a ciascuno di essi spettante per la causale indicata.

    La convenuta contestava la fondatezza della domanda, adducendo la nullità del contratto per difetto di forma scritta.

    Le domande erano accolte dal Pretore e la sentenza era confermata dal Tribunale di Bergamo, investito con appello della datrice di lavoro.

    Il Tribunale affermava che quello addotto a sostegno delle pretese era un contratto collettivo aziendale e che, pur sussistendo ragioni di opportunità che consigliavano di adottare l'atto scritto per tale tipo di contratto, nessuna norma ne sanzionava la carenza con la nullità.

    Contro tale sentenza, la Esselunga s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo; ad esso il Meda ed il De Torre resistono con controricorso.

    La causa, in un primo tempo assegnata alla sezione lavoro, davanti alla quale la ricorrente presentava memoria, è stata poi rimessa a queste sezioni unite, per la...

  • Diritto

    Motivi della decisione

    Con l'unico motivo del ricorso, si denuncia violazione degli art. 1325-1350, 2072 e 2077 cod. civ. 3 della l. n. 741 del 1959 e si sostiene che, dalle norme indicate, dalla natura normativa del contratto collettivo e dal fatto che, per sua natura, esso vincoli soggetti che non hanno partecipato alla sua stipulazione, il contratto collettivo, anche aziendale, deve, a pena di nullità, essere stipulato con atto scritto.

    La censura è infondata per le considerazioni che seguono.

    I) Il problema della forma dei contratti collettivi postcorporativi o di diritto comune, tra i quali rientrano i contratti aziendali, stipulati dal singolo imprenditore con le rappresentanze sindacali dei lavoratori, emerso tardi nella giurisprudenza della Corte, ha dato luogo a soluzioni tra di loro contrastanti.

    Con una prima sentenza, la sezione lavoro della Corte affermò che il contratto collettivo, della cui natura partecipa l'accordo nazionale, esige per la sua stipulazione (anche dopo l'abolizione dell'ordinamento corporativo) la forma scritta ad substantiam. (Cass. 11 giugno 1987 n. 5119). Essa fu emessa in una controversia nella quale l'impresa datrice di lavoro assumeva che un accordo aziendale, avente ad oggetto una determinata modalità di corresponsione della retribuzione - c.d. mensilizzazione -, era stato risolto con un nuovo accordo, risultante da fatti concludenti. La Corte cassò la sentenza del Tribunale di Pavia, che aveva ritenuto valido l'accordo tacito risolutorio, osservando che, pur non esistendo nell'ordinamento una norma che disciplinasse il contratto collettivo ed, in specie, la forma di esso, tuttavia l'esistenza di disposizioni di legge, che ai contratti collettivi rinviavano, consentiva di affermare che esse presupponevano la stipulazione per iscritto dei contratti collettivi.

    Tali...

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