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Estremi:
Cassazione civile, 2007,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    Con lodo depositato il 20 luglio 2001 il Collegio arbitrale previsto dal contratto di appalto concluso tra l'impresa individuale F. L. ed il comune di Prato, nonchè dall'art. 25 del Capitolato speciale ad esso allegato, dopo avere dichiarato la propria competenza a conoscere della controversia insorta tra dette parti, accoglieva diverse riserve iscritte dall'impresa per sospensione dei lavori, andamento anomalo dell'appalto ed esecuzione di nuovi lavori, e condannava il comune al pagamento delle somme determinate tramite consulenza tecnica per ciascuna causale, con interessi legali, nonchè alla restituzione della penale di cui l'amministrazione comunale aveva chiesto l'attribuzione.

    La Corte di appello di Firenze ha accolto l'impugnazione di quest'ultima; e con sentenza del 21 dicembre 2001 ha annullato il lodo in quanto: a) con la ricordata disposizione del Capitolato speciale le parti avevano recepito con il meccanismo della cd."relativo perfecta" l'intera normativa contenuta negli art. 42 e segg. Cap. gen. di appalto per le opere di competenza statale appr.con D.P.R. n. 1063 del 1962, il cui art. 47 consente alla parte convenuta di escludere la competenza arbitrale notificando tale determinazione alla controparte; b) essendo detta disposizione successiva alla nota sentenza 152/1996 della Corte Costituzionale, che aveva dichiarato illegittimo la L. n. 741 del 1981, art. 16, modificativo dell'art. 47, quest'ultima norma non poteva che essere stata riprodotta nel suo testo originario che attribuiva alle parti la facoltà di declinare la competenza arbitrale; c) pur non essendo univoco il significato dell'art. 25, il richiamo a norme specifiche quali quelle del D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 47, nonchè al D.L. n. 101 del 1995, che aveva ripristinato la facoltà di adire un collegio arbitrale, induceva, ad escludere che le parti avessero voluto rimuovere l'ipotesi dell'alternativa dell'azione giudiziaria rispetto a quella davanti...

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    Con il primo motivo del ricorso l'impresa Fubelli, deducendo violazione del D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 43 e segg., nonchè L. n. 109 del 1994, art. 32, si duole dell'erronea interpretazione della volontà delle parti manifestata nell'art. 25 Cap. speciale da parte della sentenza impugnata che non ha tenuto conto del tenore letterale del tutto univoco nel devolvere la controversia ad un collegio di tre arbitri, rinviando alle disposizioni del Capitolato Generale solo per quanto riguarda il profilo procedurale: come del resto confermava il duplice limite apposto al rinvio e cioè che la disciplina non fosse in contrasto con il capitolato speciale e che si osservassero le modifiche introdotte dalla L. n. 216 del 1995 che appunto prevedeva il ricorso ad un arbitrato. Ricorda ancora che, nel caso, l'arbitrato aveva fonte contrattuale, per cui era irrilevante la pronuncia 152/1996 della Corte Costituzionale rivolta ai soli arbitrati obbligatori per i quali era in precedenza ammessa la declinatoria, perciò reintrodotta dalla declaratoria di illegittimità della L. n. 741 del 1981, art. 16, esclusivamente per questi ultimi e non anche per quelli estranei alle previsioni di detta legge, aventi natura meramente consensuale.

    Il motivo è infondato.

    L'impresa Fubelli ha contestato l'interpretazione delle disposizioni dell'art. 25 Cap. spec. di appalto recepita dalla decisione impugnata, frazionando le relative clausole, ed in particolare isolando quelle del comma 1 e del 4, che ha posto in successione cronologica; onde dare prevalenza esclusiva alla prima al lume della quale soltanto ha ricavato la comune intenzione delle parti di devolvere la controversia ad un collegio arbitrale, espungendo da tale operazione esegetica tutte le restanti proposizioni, cui ha attribuito la funzione residua e riduttiva di definire esclusivamente le modalità del procedimento arbitrale voluto inderogabilmente dai contraenti nelle disposizione...

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