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Estremi:
Cassazione civile, 1986,
  • Fatto

    Svolgimento del processo

    Con ricorso depositato il 10.3.1981 e diretto al Pretore di Lamezia Terme in funzione di giudice del lavoro, Gennaro Villella esponeva: che era stato alle dipendenze dell'impresa di costruzioni di Tommaso Perri nei cantieri di tale ditta del 13.2.1979 al 22.9.1980; che, per il periodo dall'8.2.1980 allo 8.5.1980 era stato sospeso il rapporto di lavoro con richiesta d'intervento della Cassa integrazione guadagni da parte dell'impresa; che tale richiesta era stata respinta dalla Commissione provinciale costituita presso l'I.N.P.S. per difetto, evidentemente, dei necessari requisiti; che, pertanto, la sospensione del rapporto di lavoro adottata in suo pregiudizio doveva considerarsi illegittima, con il conseguente obbligo del datore di lavoro, a cagione della "mora accipiendi" in cui era venuto automaticamente a trovarsi, di corrispondere, per il periodo di sospensione, l'intera retribuzione non versata; che, in ogni caso, quand'anche la sospensione fosse stata legittima, l'imprenditore, quale "adiectus solutionis causa" della Cassa integrazione guadagni, sarebbe stato egualmente e in proprio tenuto ad erogare, ex art, 2 L. 6.8.1975, n. 427, l'80% del salario, salvo il diritto ad ottenere il rimborso della Cassa medesima, dopo la concessione del beneficio.

    Tanto premesso, il Villella chiedeva che fossero emesse le conseguenti statuizioni di condanna dell'impresa di Tommaso Perri al pagamento della somma complessiva di L. 2.018.986, dovuta per retribuzione ed assegni familiari, o, in subordine, dell'80% della retribuzione, il tutto con gli interessi legali e il risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria, nonché con il favore delle spese.

    Costituitosi in giudizio, il convenuto Tommaso Perri, titolare dell'omonima impresa, contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto, assumendo, in particolare, che la...

  • Diritto

    Motivi della decisione

    Col primo motivo di annullamento, assumendo la violazione del disposto dell'art. 360, pp., nn. 3 e 5, c.p.c., nonché l'omissione della motivazione su un punto decisivo della controversia, il ricorrente deduce che il Tribunale avrebbe ritenuto, insufficientemente ed erroneamente, una situazione relativa alla mancanza di fondi e al contratto di appalto del tutto diversa da quella che sarebbe risultata dal processo. Il Tribunale, infatti, avrebbe attribuito la mancanza di fondi non allo Istituto Autonomo delle Case Popolari, ma erroneamente all'impresa Perri, e non si sarebbe reso conto che il contratto d'appalto era un contratto speciale non di quantità, ma di semplice finanziamento, nel senso che l'impresa Perri avrebbe dovuto effettuare lavori nei limiti del finanziamento (legge speciale 22.10.1971, n. 865, come risultava dagli ordini di sospensione), per cui l'appalto avuto termine con l'esaurimento dei fondi da parte dell'Istituto Autonomo delle Case Popolari.

    Col secondo motivo di annullamento, denunciando la violazione dell'art. 360, pp., nn. 3 e 5, c.p.c., nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 1256, 2 comma, 1464, c.c., il ricorrente richiama le argomentazioni del primo motivo, che rifletterebbero - a suo dire - elementi istruttori decisivi, per smentire con giudizio di certezza il contenuto dell'interpretazione data dal Tribunale ai fatti e per desumere che la sospensione non era dipendente da fatto comunque attribuibile al datore di lavoro e, quindi, per giustificare una decisione diversa da quella adottata, questa essendo illegittima e nulla in relazione alle norme di legge sopra indicate.

    Col terzo motivo di annullamento, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, n. 1, lett. a) L. 20.5.1975, n. 164, in relazione agli artt. 116 e 360, pp., nn. 3 e 5, c.p.c., il ricorrente sostiene che...

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