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Estremi:
Cassazione civile, 1991,
  • Fatto

    Svolgimento del processo

    Con sentenza del 20 giugno-18 luglio 1987 il Pretore di Firenze - decidendo sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 27 marzo 1987, da Ranieri Bernardoni nei confronti della propria datrice di lavoro soc. "Impresa G.A.M.B.A. S.p.A." - annullava il licenziamento che quest'ultima aveva intimato all'attore con lettera del 25 febbraio 1987 per superamento del periodo di comporto ordinandone la reintegrazione nel posto di lavoro, con le conseguenti statuizioni di natura economica. Avverso tale pronuncia la Società interponeva gravame avanti al Tribunale di Firenze che, con sentenza di riforma dell'8-18 febbraio 1988, disattendeva "in toto" la pretesa attorea.

    Il Tribunale, richiamando l'art. 38 del contratto collettivo nazionale di lavoro 15 ottobre 1983 (per i dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfezione e derattizzazione) sulla cessazione del diritto del prestatore alla conservazione del posto di lavoro nel caso di assenza con più periodi d'infermità per un complessi di 12 mesi nell'arco di 36 mesi consecutivi anteriori all'ultimo giorno di malattia considerato (col che le parti avevano inteso regolare il cosiddetto "comporto per sommatoria"), osservava che era pacifico in causa che nella fattispecie il periodo di 12 mesi (interpretato dalle parti in 365 giorni) era scaduto il 20 febbraio 1987. Considerava quindi che la lettera di licenziamento del 26 febbraio 1987 era pervenuta al destinatario il giorno successivo e perciò prima del superamento del periodo di comporto, ma che - contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice - il licenziamento stesso non poteva essere considerato illegittimo. Al riguardo osservava come, secondo la giurisprudenza di questa Corte e quella prevalente di merito, la dichiarazione di recesso dal contratto di lavoro intervenuta durante la malattia rimaneva valida venendone solo sospesa l'efficacia...

  • Diritto

    Motivi della decisione

    Con il primo motivo il ricorrente denunzia, in base all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione dell'art. 2110 cod. civ. in relazione all'art. 38 del CCNL 18 ottobre 1983.

    Richiamando la sentenza impugnata e premesso che nella fattispecie il licenziamento è stato comunicato il 364 giorno, il ricorrente medesimo osserva che per esso, intimato per superamento del periodo di comporto e irrogato in violazione della norma contrattuale, sussiste nullità e non solo inefficacia.

    Con il secondo motivo il ricorrente addebita alla sentenza impugnata, in base all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

    Criticando le considerazioni del Tribunale secondo cui nella fattispecie è incontroversa la mancata ripresa del servizio entro il 28 febbraio 1987, il ricorrente deduce che in tale giorno egli non avrebbe potuto prestare servizio essendo stato invero licenziato il giorno 27.

    Tutto ciò richiamato, osserva il Collegio come i due motivi del ricorso - che, presentando fra loro evidenti profili di connessione, debbono essere congiuntamente considerati - siano, per le ragioni che seguono, fondati.

    Posto che i dati di fatto della presente causa sono incontroversi, essendo invero pacifico che la società "Impresa G.A.M.B.A." ebbe a comunicare al Bernardoni il recesso dal rapporto di lavoro per superamento del periodo di comporto a causa di malattia un giorno prima che tale periodo fosse in realtà compiuto, con il ricorso stesso viene ancora una volta sottoposto a questa Corte il problema della validità e dell'efficacia del licenziamento intimato durante la malattia del dipendente. Al riguardo la formula dell'art. 2110, comma 2, cod. civ. ("nei casi indicati nel comma precedente, l'imprenditore ha diritto di recedere...

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