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Estremi:
Cassazione civile, 2003,
  • Fatto

    Svolgimento del processo

    Con ricorso al Pretore di Pordenone, Giorgio Pillon, premesso di avere lavorato, quale falegname, presso l'officina artigiana del padre dal 1959 al 1966 e di essersi quindi trasferito in Australia, per fare ritorno in Italia nel 1971, anno in cui aveva rilevato la vecchia attività paterna per gestirla in proprio, esponeva che, quando - in data 11 agosto 1994 -, egli aveva presentato all'Inps domanda di pensione, essa era stata respinta per mancato versamento dei contributi relativamente agli anni 1961-1965; che quindi egli aveva chiesto di sopperire a tale carenza mediante costituzione della rendita di cui all'art. 13 della l. n. 1338-1962; che l'Inps non aveva accolto la relativa istanza, benché egli ne avesse diritto alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 1995.

    Chiedeva quindi, nei confronti dell'Istituto previdenziale, l'accertamento dei requisiti per poter beneficiare della facoltà di cui alla citata disposizione normativa.

    L'Inps, costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda, deducendo la tardività del ricorso, proposto a 30 anni di distanza dall'invito rivolto dall'Istituto al padre del ricorrente a regolarizzare la posizione assicurativa del figlio, e contestando, in ogni caso, l'applicabilità dell'art. 13 cit. al settore dei lavoratori autonomi.

    Il Pretore accoglieva la domanda con sentenza che, appellata dall'Inps, era riformata dal Tribunale di Pordenone.

    Il giudice dell'impugnazione riteneva meritevole di accoglimento l'eccezione di prescrizione, di cui rilevava la proposizione in primo grado e la reiterazione in appello. Osservava che, in relazione al principio di indiscussa validità, secondo cui la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, non poteva ritenersi fondata la tesi, accolta in primo grado,...

  • Diritto

    Motivi della decisione

    Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 416 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.

    Sostiene che, diversamente da quanto ritenuto nella sentenza impugnata, l'Inps con la memoria difensiva di primo grado non aveva eccepito la prescrizione, limitandosi ad affermare che l'inerzia del Pillon, che chiedeva la costituzione della rendita ex art. 13 l. 12 agosto 1962 n. 1338, doveva essere valutata come elemento idoneo a compensare le spese di lite, mentre solo con gli atti successivi effettivamente l'Inps aveva invocato la prescrizione. Quindi già il Pretore aveva errato nel ritenere proposta un'eccezione di prescrizione, pur respingendola.

    Con il secondo motivo denuncia contraddittoria motivazione su un punto decisivo, in riferimento all'art. 360 n. 5 c.p.c.

    Lamenta che il Tribunale abbia ritenuto l'istante a conoscenza della omissione contributiva che lo riguardava sulla base di una motivazione carente di logica e di supporto probatorio, e fondata semmai su una presunzione ipotetica, priva dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

    Con il terzo motivo denuncia violazione dell'art. 13 l. 12 agosto 1962 n. 1338, in riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c.

    Lamenta che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto che la prescrizione del diritto di cui all'art. 13 cit. decorra dal momento in cui "scade" il diritto dell'Inps di chiedere i contributi, dovendosi invece fare riferimento al momento in cui il lavoratore avrebbe maturato il diritto alla prestazione previdenziale e tale diritto gli viene negato.

    Il primo motivo non è fondato.

    Nella giurisprudenza di questa Corte è recepito il principio secondo cui l'interpretazione delle domande giudiziali e delle eccezioni...

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