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Estremi:
Cassazione civile, 2000,
  • Fatto

    Svolgimento del processo

    1. Con ricorso depositato in data 13-10-97 Dattilo Emilio, assumendo di essere dipendente, in qualità di portiere, del Condominio di via Trento 6-32 di Cosenza, chiedeva al Pretore di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, di riconoscere l'illegittimità del licenziamento intimatogli con comportamento tacito concludente dal convenuto condominio, con conseguente condanna dello stesso alla riammissione in servizio e al pagamento di tutte le spettanze dal momento della sospensione dal servizio fino all'effettivo ripristino.

    Si costituiva in giudizio il Condominio, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva (assumendo essere il Dattilo dipendente della società CONSAP proprietaria degli immobili prima della costituzione del Condominio stesso), e comunque chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto; proponeva a sua volta domanda riconvenzionale volta ad ottenere il rilascio dell'immobile abusivamente occupato dal ricorrente.

    Con sentenza del 23-10-98 il Pretore di Cosenza accoglieva parzialmente il ricorso proposto dal Dattilo, rigettando nel resto la domanda, nonché quella avanzata in via riconvenzionale dal convenuto.

    Avverso tale decisione proponeva appello il Dattilo chiedendo l'integrale accoglimento della sua iniziale domanda.

    Resisteva al gravame il Condominio di Via Trento, contestando le avverse istanze e deduzioni e chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del doppio grado; proponeva a sua volta appello incidentale, sia in riferimento alla carenza di legittimazione passiva dell'appellato, sia in riferimento alla condanna del Dattilo al rilascio dell'immobile abusivamente occupato.

    Con sentenza del 12 marzo-8 aprile 1999 l'adito tribunale rigettava l'appello principale e...

  • Diritto

    Motivi della decisione

    1. Con il primo motivo il Dattilo denuncia, sotto più profili, violazione dell'art. 112 c.p.c. con conseguente nullità della sentenza, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 3, n. 4 e n. 5 c.p.c.). Sostiene che il tribunale avrebbe dovuto ritenere il licenziamento, avvenuto di fatto e comunque non comunicato, inefficace e quindi inidoneo ad incidere sulla continuità del rapporto di lavoro con conseguente diritto del lavoratore non alla tutela di cui all'art. 8 legge n. 604-1966 come sostituito dalla legge n. 108-90, prevista per le ipotesi di licenziamento ingiustificato, ma al ripristino della concreta funzionalità del rapporto e pertanto alla riammissione in servizio e alle retribuzioni perdute.

    Il ricorrente si duole poi dell'omesso esame di una circostanza decisiva acquisita alla causa. Ossia che il ricorrente venne allontanato dal posto di lavoro il 22-4-97 per poi non essere più riammesso in servizio nonostante le sue reiterate richieste (da ultimo con lettera del 5-8-97).

    Risulta altresì - secondo la difesa del ricorrente - che la delibera condominiale (del 28-5-97), alla quale il giudice di primo grado e secondo grado avevano fatto riferimento per individuare il successivo licenziamento, non aveva un tale contenuto, tant'è che due mesi dopo la stessa assemblea (22-7-97) poneva all'ordine del giorno la questione della "prosecuzione del rapporto di lavoro del portiere".

    Ciò che però più importa - sottolinea la difesa del ricorrente - è che non vi è mai stata alcuna comunicazione di detta deliberazione (licenziamento) al ricorrente da parte del condominio. 2. Con il secondo motivo il ricorrente censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 2118 c.c., 2 e 8 legge n. 604-1966 così come sostituiti dall'art. 2 della legge...

  • Note redazionali:
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