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Estremi:
Cassazione civile, 2003,
  • Fatto

    Svolgimento del processo

    Il Pretore del lavoro di Vicenza, con sentenza del 5 novembre 1999, in accoglimento del ricorso proposto da Iduska Tamara Comunello nei confronti della s.a.s. Canale 68 Veneto di Povolo Lidia e C., previo accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro giornalistico intercorso, condannava la datrice a corrispondere alla stessa la somma di lire 83.245.327 a titolo di differenze retributive; dichiarava,altresì, l'inefficacia del licenziamento irrogato con lettera del 29 gennaio 1996, senza successiva comunicazione dei motivi, condannando la società al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni maturate di lire 3.801.192 lorde mensili dal recesso alla data della pronuncia, previa detrazione delle somme di lire 31.722.222 e di lire 16.500.000, rispettivamente percepite in costanza di rapporto e nel periodo successivo al licenziamento.

    La decisione, su gravame della società, nella resistenza della lavoratrice, veniva parzialmente riformata dal Tribunale che, con sentenza del 12 aprile 2001, accertava l'obbligo della società di corrispondere all'appellata la somma lorda di lire 94.942.740, oltre accessori a titolo di differenze retributive per il periodo dal 6 aprile 1994 al 1 febbraio 1996, confermando nel resto.

    La Canale 68 Veneto s.r.l.,già Canale 68 Veneto di Povolo Lidia e C. s.a.s., ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi cui ha resistito con controricorso la Comunello. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

  • Diritto

    Motivi della decisione

    Con il primo motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 c.c.,115 e 116 c.p.c. nonché insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., si censura l'impugnata sentenza perché, nell'accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro giornalistico, ha omesso l'esame di alcune decisive risultanze istruttorie fornendo in relazione ad altre una valutazione del tutto inadeguata.

    In effetti, il giudice di appello ha fatto riferimento nella indagine svolta a criteri sussidiari e complementari quali orari, turni di lavoro osservati e forme di corresponsione della retribuzione, senza verificare adeguatamente la sussistenza in concreto del vincolo di soggezione della giornalista ad un presunto potere gerarchico, direttivo e di controllo della società.

    Le testimonianze assunte, sul punto estremamente generiche e del tutto contraddittorie, avevano al più confermato l'esercizio da parte del Barbieri, figlio della titolare, di poteri di coordinamento, sotto il profilo strettamente tecnico, dei vari servizi destinati ad essere inseriti nel notiziario nonché l'espletamento da parte di questi di compiti di pianificazione dell'ordine dei servizi stessi ai fini del rispetto degli stringenti tempi tecnici propri di una emittente televisiva.

    Del resto, la natura autonoma del rapporto de quo era stata avallata dalla Comunello in sede di interrogatorio libero.

    Il motivo va rigettato perché infondato.

    Il rapporto di lavoro giornalistico può essere qualificato subordinato - pur non essendo agevole l'apprezzamento diretto della subordinazione, in ragione delle peculiari caratteristiche dell'attività del giornalista - solo quando, in base alla valutazione globale degli elementi...

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