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Estremi:
Cassazione civile, 1987,
  • Fatto

    Svolgimento del processo

    Novembrini Italo conveniva davanti al Pretore di Milano la s.p.a. Banca Cesare Ponti esponendo di essere invalido civile in quanto affetto da fibroma nodulare post TBC a seguito di infermità dovuta a causa di servizio nell'Arma dei Carabinieri; di essere stato costretto per la sua infermità a reiterati ricoveri in sanatorio e di necessitare di cure periodiche; di essere stato assunto il 25-3-1969 dalla Banca Cesare Ponti come commesso; di avere subito il 29-8-1983 infortunio sul lavoro con frattura composta dalla testa del 2 metacarpo della mano sinistra, rimanendo in malattia fino al 17-10-1983; di aver ricevuto comunicazione di licenziamento al 30-9-1983 per superamento del periodo di comporto.

    Tanto premesso in fatto, il ricorrente contestava la legittimità del licenziamento, sostenendo che aveva diritto ad un periodo di comporto di 15 mesi più il 50% per il caso di infermità tubercolare con ricovero e necessità di cure, in quanto la sua anzianità superava i 15 anni, essendogli stata riconosciuta nel corso del rapporto, in virtù di transazione, una anzianità convenzionale di anni 1; che, comunque, il periodo di comporto per sommatoria non era stato superato, "dovendosi avere riguardo ad una considerazione equitativa della specie"; chiedeva, pertanto, l'annullamento del licenziamento con i conseguenziali provvedimenti ex art. 18 legge 20-5-1970 n. 300.

    La Banca, nel costituirsi, negava che potesse aggiungersi all'anzianità del ricorrente un ulteriore anno, il quale era stato riconosciuto in via puramente convenzionale e transattiva; individuava in dodici mesi il periodo di comporto; sostenendo che questo era stato superato; chiedeva il rigetto di ogni domanda.

    Il Pretore, con sentenza del 2-4-1984, accoglieva la domanda del ricorrente sia per la ipotesi che il contratto collettivo regolasse una ipotesi di...

  • Diritto

    Motivi della decisione

    Con l'unico motivo di impugnazione la ricorrente denuncia violazione falsa applicazione dell'art. 2110 c.c. e omessa, insufficiente contraddittoria motivazione in relazione all'art. 82 C.C.N.L. impiegati e commessi delle aziende di credito del 1983 e deduce quanto segue.

    Aveva errato il Tribunale nel ritenere che la normativa collettiva regolasse il comporto per sommatoria per cui non poteva farsi luogo all'applicazione del criterio dell'equità di cui all'art. 2110 c.c..

    È, invece, certo che il contratto collettivo del settore fa riferimento esclusivo alla assenza per malattia di carattere continuativo, cioè al comporto cosiddetto "secco", "con la particolarità della previsione della riduzione del periodo previsto in corrispondenza delle assenze discontinue che si sono verificate nei sei mesi precedenti l'inizio della malattia continuativa". Dalla lettura sistematica della norma, invero, dal ratio della stessa e dal suo tenore letterale deve dedursi che la previsione di cui al 2 comma dell'art. 82 non si configura "come regolamentazione autonoma di un periodo di tolleranza di assenze di carattere discontinuo", ma si prospetta "come appendice della previsione principale di "comporto secco" e come un'attenuazione del sistema di computo dello stesso".

    In altre parole l'assenza discontinua, nella ipotesi regolata, viene in considerazione solo se viene raggiunto un periodo minimo di assenza continuativa.

    Esisteva, dunque, una lacuna nella disciplina della conservazione del posto in caso di assenze discontinue per malattie plurime, la quale doveva essere colmata con il ricorso alla equità, prevista come fonte normativa dall'art. 2110 c.c., conformemente alla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, al fine di contemperare gli interessi contrapposti delle parti,...

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