Con ricorso dell'11.2.2000 al Tribunale di Siena P.A. conveniva in giudizio Poste Italiane s.p.a. e, premesso di svolgere mansioni di portalettere, riferiva che il (OMISSIS), mentre alla guida del suo ciclomotore affrontava una rotatoria, perdeva il controllo del veicolo a causa del peso esorbitante della corrispondenza stipata in due borsoni e cadeva riportando gravi lesioni per le quali la società le aveva riconosciuto 210 giorni di inabilità temporanea e una invalidità permanente del 35%. Sosteneva la ricorrente che l'infortunio era stato determinato dall'eccessivo carico di corrispondenza da distribuire impostole dal datore di lavoro. Chiedeva quindi la condanna di Poste Italiane al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno biologico e morale sofferto.
La s.p.a. Poste Italiane si costituiva e si opponeva a tutte le domande. Su richiesta della società convenuta veniva chiamato in causa l'INAIL, che si costituiva chiedendo il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti, atteso che oggetto della domanda della P. era il ristoro del danno non patrimoniale.
Il Tribunale, con sentenza depositata il 20.5.2002, condannava le Poste al pagamento della somma di Euro 8.779,70 a titolo di risarcimento del danno biologico e morale. Respingeva la domanda di Poste Italiane contro l'INAIL. L'appello proposto da Poste Italiane spa veniva respinto dalla Corte di Appello di Firenze con sentenza depositata il 17 maggio 2004. A sostegno della decisione la Corte osservava: che le modalità di svolgimento dei fatti, riferiti da una pattuglia della Polizia Stradale casualmente presente sul posto, rendono più che verosimile che l'incidente si sia prodotto a causa di un carico eccessivo e mal distribuito sul ciclomotore; che i portalettere erano tenuti ...
Con i tre motivi di ricorso, unitariamente trattati la ricorrente denuncia: a) omessa e insufficiente motivazione; b) violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., in relazione all'art. 2087 c.c.; c) violazione dell'art. 2697 e 2087 c.c.. Sostiene la ricorrente: che la Corte Territoriale non ha fatto buon governo delle prove raccolte dalle quali è emerso che il servizio dei portalettere era organizzato bene e che i lavoratori non erano costretti ad uscire con un carico troppo gravoso, ma potevano avvalersi del servizio ausiliare del c.d. viaggetto, e questo anche nella zona di lavoro della P.; che l'affermazione della sentenza impugnata, per cui la società doveva ritenersi responsabile per non aver previsto adeguati correttivi atti a scongiurare eventi lesivi ascrivibili a condotte imprudenti dei dipendenti, conduce alla costruzione della responsabilità ex art. 2087 c.c., in termini di responsabilità oggettiva; che la giurisprudenza di legittimità ha invece costantemente riferito la responsabilità ex art. 2087 c.c., a colpa del datore di lavoro, sia pure nel termine più ampio di omissione di tutte le cautele, anche al di là delle previsioni normative, comunque necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori;
che nella valutazione di tale comportamento colposo del datore di lavoro non può essere trascurato il dovere di collaborazione che grava comunque sul dipendente, il quale è tenuto a rispettare la normativa antinfortunistica ed a comportarsi secondo normale prudenza.
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
In tema di infortuni su lavoro questa Corte ha ripetutamente affermato che, per quanto l'art. 2087 c.c., non configuri una ipotesi di responsabilità oggettiva, ai fini dell'accertamento della ...
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