1. Con ricorso depositato in data 23 marzo 2000 L.A. conveniva la società ILVA S.p.a., in persona del legale rappresentante, innanzi al Giudice del lavoro del Tribunale di Genova al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: a) dichiarare illegittima la privazione dei compiti posta in atto nei confronti dell'esponente a partire dal 25/4/99; b) condannare la società ILVA s.p.a. a corrispondere all'esponente la intera retribuzione globale di fatto dal 25/4/99 alla data del licenziamento; c) dichiarare illegittimi i provvedimenti disciplinari presi con lettera 8/6 e 18/6/99; d) dichiarare il licenziamento comunicato con lettera 2/7/99 illegittimo perchè privo di giusta causa e/o giustificato motivo;
conseguentemente ha chiesto condannarsi la società ILVA s.p.a. a reintegrare l'esponente nel suo posto di lavoro corrispondendogli, anche a titolo di danno, le retribuzioni dovute in virtù del rapporto dalla data del licenziamento a quella di effettiva reintegra oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di legge e al risarcimento del danno da demansionamento e biologico patrimoniale, non patrimoniale, morale.
A sostegno della propria domanda, il ricorrente esponeva: - di essere stato assunto in data 1 marzo 1975 dalla Società Sidecar S.P.A., con inquadramento al IV livello e successivamente (a partire dal 1983) al V livello del C.C.N.L. di categoria; che nei primi quattro anni del rapporto aveva svolto mansioni di telescriventista e successivamente (dal 1981 al 1987) mansioni di controllo degli elaborati meccanografici di contabilità industriale e, a partire dal 1987, di addetto alla gestione delle attività socio culturali del personale navigante e amministrativo; - che nel 1992, a seguito di separazione di ramo d'azienda, il rapporto di lavoro proseguiva alle dipendenze della Sidecar Trasporti Costieri S.P.A., titolare di uno dei rami di azienda scorporati, e il signor L. veniva adibito a...
1. Il ricorso è articolato su tre motivi d'impugnazione.
Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione all'art. 1460 c.c., nonchè l'"omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio". La ricorrente sostiene, in particolare, che la decisione impugnata sarebbe contraddittoria e illogica in quanto la Corte d'appello, dopo avere affermato che per valutare la condotta del ricorrente occorre prendere in considerazione la situazione alla data di inizio dell'assenza dal lavoro, ha - contraddittoriamente - considerato anche il periodo successivo e quindi non ha tenuto conto della brevità del periodo di inattività, su cui invece ha insistito il Tribunale di Genova.
Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all'art. 1460 c.c.;
disposizione che la ricorrente ritiene violata non avendo la Corte d'appello considerato che il rifiuto del lavoratore di presentarsi al lavoro doveva valutarsi come contrario alla buona fede.
Con il terzo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all'art. 24 Cost. e degli artt 112, 113 e 115 c.p.c.; si deducono inoltre la nullità della sentenza impugnata ed il vizio di motivazione. In particolare immotivatamente la Corte d'appello non ha consentito la prova dell'al'iunde perceptum e non si è pronunciata in ordine all'eccezione di compensazione.
2. Il ricorso - i cui primi due motivi possono essere trattati congiuntamente - è infondato.
La Corte d'appello di Genova con motivazione sufficiente e non contraddittoria ha accertato un fatto che in realtà è pacifico: il ricorrente rientrato dalla cassa integrazione (il 24 aprile 1999) non si è visto assegnare alcuna mansione e questa situazione di totale...
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