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Estremi:
Cassazione civile, 1998,
  • Fatto

    Svolgimento del processo

    Con sentenza n. 10011 del 21 settembre 1995, la Corte di Cassazione dichiarava inammissibile, per difetto di valida procura, il ricorso proposto da Serena Luigino avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio dell'11 febbraio 1993, resa, in sede di appello, nella controversia tra la S.p.A. C.R.M. ed il Serena medesimo.

    La Corte, alla stregua dei principi affermati dalla Sezioni Unite con sentenza n. 9870 del 1994, giudicava il ricorso inammissibile, rilevando che la procura (la cui sottoscrizione era stata autenticata dai difensori) risultava "rilasciata su un foglio separato rispetto a quelli che contengono il ricorso ed a questo unito a mezzo di spillette" e non conteneva "alcuna indicazione della sentenza impugnata ovvero alcun altro elemento dal quale emerga un collegamento con la controversia".

    Con atto notificato il 7 agosto 1996, il Serena ha chiesto, ai sensi degli artt. 391 bis e 395 n. 4 cod. proc. civ., la revocazione della sentenza anzidetta, deducendo che essa è viziata da errore di fatto per aver omesso di rilevare:

    a) che "l'ultimo foglio (14) contenente il testo del ricorso era riempito dal testo e dalla sottoscrizione dei difensori fino all'ultima riga; sicché la procura in calce non poteva che essere apposta su di un foglio ulteriore (15, e come tale numerato) rispetto a quelli recanti il testo del ricorso";

    b) che la procura faceva espresso riferimento alla "presente fase del giudizio contro la C.R.M. s.p.a. avanti alla Ecc.ma Corte di Cassazione" e analogo richiamo era contenuto nella relata di notifica, nella quale era indicato ancor più dettagliatamente che il ricorso era promosso avverso la sentenza n. 104-93 del Tribunale di Busto Arsizio e contro la s.p.a. C.R.M., onde "la già inequivoca riferibilità della procura al ricorso, quale emergente dal testo...

  • Diritto

    Motivi della decisione

    1. Va rilevata, anzitutto, l'inammissibilità del controricorso, che come eccepito nella memoria del Serena e come peraltro accertabile anche d'ufficio è stato proposto, per la C.R.M. S.p.A., in forza di mandato conferito dal dott. Luciano Mariani in qualità (non di rappresentante legale ma) di procuratore generale della Società, senza peraltro la doverosa dimostrazione del vantato potere di rappresentanza generale (cfr. Cass. 12 ottobre 1995 n. 10660; v., inoltre, Cass. 8 febbraio 1997 n. 1209 e 27 ottobre 1997 n. 10569).

    2. Deve quindi passarsi all'esame del ricorso.

    Secondo costante giurisprudenza (cfr., in particolare, Cass. 3 dicembre 1996 n. 10794, nonché 12 giugno 1997 n. 5303 e 25 ottobre 1997 n. 9416), l'errore di fatto previsto dall'art. 395 n. 4 cod. proc. civ. è idoneo a determinare la revocabilità delle sentenze comprese (a seguito delle pronunce della Corte Costituzionale n. 17 del 1986 e n. 36 del 1991 nonché dell'entrata in vigore dell'art. 391 bis cod. proc. civ., nel testo di cui all'art. 67 della legge n. 353 del 1990) quelle della Corte di Cassazione consiste in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto decisivo la cui insussistenza o sussistenza risulti invece in modo incontestabile alla stregua degli atti e dei documenti di causa, sempreché il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato.

    Un errore di tale natura che, diversamente dall'errore materiale (il quale è rilevabile dal contesto dello stesso provvedimento) emerge dal confronto tra l'affermazione (esplicita o implicita) errata e gli atti del processo (cfr. Cass. 9 ottobre 1991 n. 10578) non sussiste, nella specie, con riguardo alla circostanza cui attiene la "censura sopra...

  • Note redazionali:
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