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Estremi:
Cassazione civile, 2005,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    1. Con sentenza n.142 del 2001 il Tribunale di Pisa in composizione monocratica quale Giudice del lavoro, accogliendo la domanda proposta da B.S.M.B. contro il Governo degli Stati Uniti d'America, annullava il licenziamento comminato in data 30 gennaio 1998 a seguito della contestazione di aver deliberatamente falsificato la richiesta di rimborso spese con intento frodatorie nel periodo compreso fra il 3 ottobre 1992 ed il 4 marzo 1995, non essendovi corrispondenza fra il modello di presenza al lavoro (c.d. Time Attendance: T/A) e quello di rimborso spese (Modello 1164), nello svolgimento della sua attività di impiegata addetta all'accettazione presso la clinica militate di Camp Darby.

    All'esito delle risultanze documentali e testimoniali acquisite, il Tribunale riteneva che la documentazione prodotta dal convenuto fosse insufficiente a provare la condotta addebitata alla dipendente; che fosse applicabile la tutela reale prevista dall'art. 18 della legge n.300/1970 secondo le modifiche apportate dalla legge n.108/1990, poiché trattavasi di attività avente scopi organizzativi e strumentali, e come tale non compresa nel carattere politico del soggetto convenuto agli effetti dell'esenzione prevista dall'art. 4 della predetta legge n.108/1990; ordinava la reintegra della lavoratrice nel posto di lavoro con le conseguenze risarcitorie e previdenziali previste dalla legge; riteneva che il licenziamento, sia per le modalità utilizzate che per l'ingiustificatezza delle accuse nei confronti di soggetto che godeva di grande reputazione nell'ambiente di lavoro, costituiva un'accusa infamante tale da concretizzare il reato di cui all'art. 594 c.p. e da costituire titolo per il ristoro dei danni morali, quantificati in via equitativa in lire 10 milioni rispetto alla richiesta di 30 milioni.

    2. Avverso la sentenza proponeva appello il Governo degli Stati Uniti d'America adducendo che...

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    1. Il ricorso è articolato in due motivi.

    Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, come modificato dall'art. 1 della legge n. 108 del 1990 e dell'art. 4 della medesima legge, oltre che vizio di motivazione della sentenza impugnata. In particolare il ricorrente si duole della ritenuta applicabilità della tutela reale in una situazione in cui ricorrevano i presupposti previsti dall'art. 4 cit., trattandosi nella specie di licenziamento intimato da un'organizzazione di tendenza senza fine di lucro.

    Con il secondo motivo lamenta ancora l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione alla natura ingiuriosa del licenziamento e alla conseguente condanna al risarcimento dei danni morali.

    2. Il primo motivo del ricorso è infondato.

    2.1. Deve premettersi che correttamente la Corte d'appello ha rilevato che B.S. era inquadrata come personale locale di cui all'art. 9, paragrafo 1, n. 4, della Convenzione di Londra 19 giugno 1951, resa esecutiva in Italia con legge 30 novembre 1955 n.1335, che disciplina le questioni relative alla giurisdizione sui rapporti di lavoro costituiti con civili da Stati membri od organismi della N.A.T.O; personale al quale è applicabile la legge (sostanziale e processuale) dello Stato ospitante e quindi, nella fattispecie, dello Stato Italiano.

    Questa Corte (Cass., sezioni unite, 1 ottobre 1996, n. 8588) ha in proposito affermato che a norma dell'art. 9 della citata convenzione (nonché dell'art. 8 dell'accordo firmato a Parigi il 26 luglio 1961, reso esecutivo con d.p.r. 18 settembre 1962 n. 2083) le condizioni di impiego e di lavoro delle persone assunte dagli organi militari e dagli uffici civili della Nato per i bisogni locali di manodopera, al fine del...

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