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Estremi:
Cassazione civile, 2007,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    p. 1. S.P. e R., a seguito di sentenza di cassazione con rinvio ai soli effetti civili, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen. per vizio di motivazione - pronunciata dalla Prima Sezione Penale di questa Corte, sul ricorso da loro proposto ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen. - della sentenza con la quale la Corte d'Assise di Appello di Napoli aveva rigettato il loro appello in qualità di parti civili e quello del Pubblico Ministero, avverso la sentenza, con la quale la Corte d'Assise presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva assolto Sa.Lu. dal delitto di omicidio volontario in danno della loro sorella S.C., riassumevano il giudizio civile avanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Sezione Distaccata di Aversa in composizione monocratica, quale giudice di rinvio designato da questa Corte nella detta sentenza. Nella citazione in riassunzione chiedevano dichiararsi il convenuto Sa. responsabile dell'omicidio e la condanna del medesimo al risarcimento del danno nella misura di una lira, con rinuncia alle spese del giudizio.

    Nella costituzione del Sa., il Tribunale, a seguito di rimessione della causa nella fase istruttoria, dopo l'assegnazione in decisione, assumeva il libero interrogatorio delle parti e, quindi, dopo avere ritenuto superflui ulteriori incombenti istruttori dapprima disposti, con sentenza dell'8 maggio 2002 accoglieva la domanda e, ritenuto responsabile dell'omicidio volontario il Sa., lo condannava al risarcimento dei danno nella misura di Euro 0,01.

    p. 1.1. La sentenza, dopo aver disatteso l'eccezione del Sa. in ordine alla sussistenza di un vincolo nel giudizio di rinvio dopo la cassazione agli effetti civili, delle statuizioni consolidatesi quanto alla responsabilità penale, ha ritenuto - sul rilievo che la cassazione disposta da questa Corte in sede penale lo era stata per vizio di motivazione addebitato alla sentenza resa in sede penale dalla Corte d'Assise d'Appello - di poter...

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    p. 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce "incompetenza del giudice adito". Sulla premessa che la competenza individuata dall'art. 622 cod. proc. pen. sarebbe una competenza funzionale per saltum in unico grado, identificata per relationem con riferimento al giudice civile ordinario che sarebbe stato competente in primo grado, e che essa troverebbe giustificazione nel fatto che si sarebbero ritenuti eccessivi tre gradi di giudizio e, quindi, superfluo un grado di merito, si osserva che la relativa questione di competenza sarebbe rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e, quindi, anche in questa sede.

    Posta tale premessa, il ricorrente, richiamata giurisprudenza di questa Corte sul fatto che la competenza andrebbe determinata a prescindere da pratiche artificiose poste in essere per eludere il principio del giudice naturale, assume che nella specie gli attori avrebbero determinato artificiosamente il petitum in una lira, pur avendo, in realtà, interesse all'accertamento di una "causa petendi" consistente nell'accertamento della responsabilità del Sa.

    per l'omicidio, così determinando che la competenza civile in primo grado sarebbe stata quella del giudice di pace e quella in appello del tribunale in composizione monocratica, là dove in sede penale l'accertamento di quel fatto compete, invece, alla Corte d'assise.

    Sostiene, quindi, il ricorrente che, pur determinandosi il valore della cause aventi ad oggetto somme di danaro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 10 e 14 cod. proc. civ., con riferimento alla somma richiesta dall'attore e non con riguardo all'accertamento dell'antecedente logico da eseguirsi dal giudice per decidere, salvo la possibilità che il valore dichiarato della domanda possa essere contestato, altrimenti restando fissato anche ai fini della decisione sul merito, tuttavìa, quando alla parte dichiaratamente non interessa il valore economico della pretesa...

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