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Estremi:
Cassazione civile, 2005,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    Con la sentenza in epigrafe meglio indicata, il Tribunale di Salerno, in parziale riforma di tre distinte sentenze della Pretura di Salerno, sezione distaccata di Montecorvino Rovella, pronunciate nei giudizi rispettivamente promossi da G.B. e A.G. contro la D.F. e C. s.r.l. e da G.D.M. sia contro detta società sia contro la DF Legnami s.r.l., dichiarava - previa riunione dei tre giudizi di appello - l'inefficacia dei licenziamenti verbali intimati ai lavoratori appellanti in data 7.8.1992, con la condanna della società D. al pagamento delle retribuzioni "medio tempore" non corrisposte, in giuridica continuità dei rapporti di lavoro, al G. e al B. e della società EF Legnami al pagamento delle retribuzioni "medio tempore" non corrisposte, in giuridica continuità del rapporto di lavoro, al D.M.

    Il giudice di appello ricordava che il Pretore quanto alla posizione del B. e del G. aveva ritenuto non raggiunta la prova della sussistenza dei dedotti rapporti di lavoro con la Soc. D.F. e degli stessi licenziamenti orali è, quanto alla posizione del D.M. aveva ritenuto non raggiunta la prova che egli avesse lavorato alle dipendenze delle D. anziché della Soc. DF Legnami, la quale ultima gli aveva intimato un un valido licenziamento in data 19.8.1992.

    Lo stesso giudice premetteva che tutti i ricorrenti avevano prospettato di avere lavorato di fatto alle dipendenze della s.r.l. D. compreso il D.M. il quale nel ricorso introduttivo del primo grado del giudizio aveva affermato di essere stato solo "formalmente assicurato" dall'altra società a partire dall'1.4.1992. Peraltro ricordava anche che la Soc. D. aveva contestato tali allegazioni, asserendo che il B. e il D.M. dovevano ritenersi dipendenti della D.F. Legnami e che il G. si era solo recato spesso in azienda, chiedendo di essere assunto e di tanto in tanto prestando la sua opera per...

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    1.- I due ricorsi devono essere riuniti (art. 335 c.p.c.).

    2.- Il primo motivo della DF Legnami denuncia violazione e false applicazione degli artt. 2109 c.c., 112 c.p.c., nonché, per quanto di ragione, degli artt. 1362 e segg., 1414 e segg. e 2697 c.c.

    Si lamenta il mancato esame della eccezione pregiudiziale sollevata in appello dalla attuale ricorrente, con la quale era stato rilevato che il D.M. aveva proposto in primo grado la domanda relativa all'impugnazione del licenziamento esclusivamente nei confronti della DF Legnami, tenendo ben distinta questa domanda dall'altra proposta nei confronti della D. s.r.l., mentre in appello il lavoratore aveva dedotto la fittizietà del datore di lavoro rispetto al rapporto di lavoro reale in essere con la Soc. D. e prospettato che si dovesse eliminare il falso rapporto e costituire quello vero, nonché rilevare la nullità del licenziamento derivante da soggetto non legittimato (domanda quest'ultima da ritenere inammissibile perché nuova), concludendo con la richiesta di accoglimento della domanda introduttiva di reintegrazione nel posto di lavoro, ma nel contempo di riconoscimento del rapporto di lavoro effettivo con la D.F. e C. s.r.l.

    Osserva che questa impostazione radicalmente nuova comportava che il D.M. avesse abbandonato la domanda proposta nei confronti della DF Legnami.

    3.- Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, degli artt. 2472 e segg. c.c. sulla autonomia giuridica delle società di capitali, degli artt. 2094 e 2967 c.c., unitamente a carenza e contraddittorietà di motivazione su un punto essenziale della controversia.

    Premesso che il D.M. nel ricorso introduttivo aveva dedotto di avere avuto...

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