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Estremi:
Cassazione penale, 2008,
  • Fatto

    OSSERVA

    Con ordinanza depositata il 19/3/2008 la Corte di Assise di Appello di Milano ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione avanzata da L.N. in relazione ai reati oggetto delle sentenze 19/3/84 del Tribunale di Varese e 7/11/91 della Corte di Appello di Milano ed a quelli di cui alle sentenze 12/7/99 della Corte di Appello di Milano e 18/12/99 della Corte di Assise di Appello di Milano (questi ultimi già ritenuti tra loro avvinti dal vincolo della continuazione), non ritenendo sussistenti i presupposti per la sua applicazione.

    Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il condannato deducendo manifesta illogicità della motivazione nonchè inosservanza ed erronea applicazione di legge. Il ricorrente ha rilevato che il fatto di cui alla sentenza 7/11/91 si collocava temporalmente e territorialmente nello stesso contesto di operatività dell'associazione di cui alla sentenza 18/12/99 ed era espressione dell'attività di spaccio di tale associazione della quale il condannato aveva fatto parte ininterrottamente dal (OMISSIS).

    Il ricorso merita accoglimento.

    La Corte di Assise di Appello di Milano ha motivato la sua statuizione di rigetto rilevando l'eterogeneità dei reati, il distacco temporale tra gli stessi, la risalenza del reato di furto oggetto della sentenza 19/3/84 ad epoca antecedente al periodo di operatività dell'associazione criminosa contemplata nelle successive sentenze del 1999 e la non riconducibilità del reato oggetto della sentenza 7/11/91 al contesto criminale in cui erano maturati i fatti di cui alle sentenze 12/7/99 e 18/12/99.

    Ebbene, se nessuna illogicità può ravvisarsi in ordine alla ratio decidendi per la quale è stata esclusa ogni possibilità di unificazione ex art. 81 c.p. con riferimento...

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