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Estremi:
Cassazione civile, 2003,
  • Fatto

    Svolgimento del processo

    Con ricorso al Pretore di Pisa in data 19 febbraio 1990, Paolo Montecchi conveniva in giudizio la Casa editrice Universo S.p.A. e l'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e - premesso che aveva prestato lavoro subordinato alle dipendenze della società convenuta (dall'11 gennaio 1976 al 10 novembre 1989), con mansioni di "illustratore di racconti a fumetti", ma che tra le stesse parti era intercorso (fin dal 10 giugno 1963) un rapporto di lavoro subordinato a domicilio con le medesime mansioni - chiedeva, per quel che ancora interessa, che - previo riconoscimento della maggiore anzianità di servizio - la società convenuta fosse condannata a corrispondere le differenze di trattamento economico (oltre accessori) - che ne derivavano, soprattutto, a titolo di trattamento di fine rapporto - ed a costituire presso l'INPS, all'uopo versando all'istituto la riserva matematica dovuta a tale titolo, una rendita vitalizia reversibile (ai sensi dell'art 13 della legge n. 1338 del 1962) - relativa al periodo (dal 10 giugno 1963 a 31 dicembre 1975) non coperto da assicurazione - nonché, in via subordinata, a risarcire il "danno pensionistico" (ex art. 2116, 2 comma, c.c.), nella misura - indicata in sede di precisazione delle conclusioni - "di lire 257.157.298, oltre all'importo che risulterà dovuto ex art. 13 legge n. 1338-62 dalla data della domanda in sede amministrativa - 1 agosto 1990 - alla data di effettiva liquidazione (.....)".

    Nel contraddittorio delle parti, il Pretore adito - con sentenza del 6 ottobre 1962 - dichiarava che, fra Paolo Montecchi e la Casa editrice Universo S.p.a., era effettivamente intercorso il dedotto rapporto di lavoro subordinato a domicilio (dal 10 giugno 1963 al 31 dicembre 1975) e, per l'effetto, accoglieva soltanto la domanda volta ad ottenere la condanna della convenuta datrice di lavoro al risarcimento del "danno...

  • Diritto

    Motivi della decisione

    1. Preliminarmente va disposta la riunione del ricorso incidentale a quello principale, in quanto proposti separatamente contro la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.).

    2. Con il primo motivo di ricorso principale - denunciando (ai sensi dell'art. 360, n. 3 e 4, c.p.c.) violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 112 c.p.c.) - Paolo Montecchi censura la sentenza per non avere pronunciato sulla propria domanda - che era stata, invece, accolta in primo grado - sebbene fosse diretta ad ottenere la condanna al risarcimento del danno (ex art. 2116, 2 comma, c.c.) in forma specifica, rinviando ai criteri (stabiliti dall'art. 13 della legge n. 1338-62) soltanto per la determinazione del quantum.

    Con il secondo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 278 c.p.c.), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - il ricorrente principale censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che la propria domanda di risarcimento (ex art. 2116 c.c.) abbia, sin dall'inizio, riguardato sia l'an sia il quantum ed avere, poi, affermato - contraddittoriamente - che la domanda stessa - relativamente al petitum - "è rimasta del tutto indeterminata, nè risulta che l'attore abbia mai chiesto di determinarla" e, comunque, per avere omesso di pronunciare sulla domanda medesima, sia che la si consideri domanda di condanna in forma specifica - siccome prospettato nel precedente mezzo - sia che la si consideri, invece, domanda di condanna generica.

    Con l'unico motivo del ricorso incidentale - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 2094, 2222, 2697 c.c., 116 c.p.c., legge 13 marzo 1958, n. 264, legge 18 dicembre 1973, n. 877), nonché vizio di motivazione (art, 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - la Casa editrice Universo S.p.A. censura la...

  • Note redazionali:
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